Sospensione dello scioglimento di cooperativa per omesso deposito del bilancio (TAR Molise n. 23 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito del bilancio da oltre cinque anni, unitamente all’assenza di valori patrimoniali immobiliari, legittima l’Amministrazione a disporre lo scioglimento d’ufficio della società cooperativa ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ.. In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di scioglimento postula la sussistenza del periculum in mora, ravvisabile nella cessazione immediata delle attività sociali con danno irreparabile per la cooperativa e per i soci. Ai fini del bilanciamento degli interessi, la tutela cautelare può essere accordata, subordinandola alla condizione del deposito dei bilanci approvati, qualora non emerga un pericolo imminente di lesione di interessi pubblici.

Il Fatto

La società cooperativa ricorrente impugnava il decreto ministeriale del 23.12.2025 con cui era stato disposto il suo scioglimento d’ufficio, la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e la cancellazione dal Registro delle Imprese, per omesso deposito del bilancio da oltre cinque anni e assenza di valori patrimoniali immobiliari. Con decreto cautelare monocratico il Tribunale aveva già disposto la sospensione temporanea dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. La società insisteva, quindi, per la conferma della misura in sede collegiale, deducendo l’errata applicazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ. e l’illegittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che le questioni sollevate dal ricorso necessitano di approfondimenti maggiori di quelli propri della fase cautelare, rendendo la valutazione del fumus boni iuris non comprimibile nella delibazione sommaria. L’accoglimento dell’istanza è stato quindi ancorato alla sussistenza del periculum in mora.

Sul punto, il Collegio ha osservato che l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe la cessazione immediata delle attività della cooperativa, con pericolo di danno irreparabile tanto per la società quanto per i soci, nelle more della trattazione del merito. Nel bilanciamento complessivo degli interessi, il Tribunale ha accordato prevalenza alla continuazione dell’attività imprenditoriale, non ravvisando dai fatti di causa un pericolo imminente di lesione sostanziale di interessi pubblici tutelati dall’Amministrazione.

La sospensione dell’esecutività del provvedimento è stata subordinata alla condizione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese. La parte ricorrente aveva dedotto che i bilanci erano stati regolarmente approvati dagli organi sociali, pur non essendo stati tempestivamente depositati. Il Tribunale ha confermato il decreto monocratico n. 14/2026 e accolto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *