Ordine di ripristino per gabbionate non rappresentate nel titolo edilizio (TAR Veneto n. 1714 del 20.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le strutture di contenimento di un terrapieno artificiale, quali le gabbionate metalliche, costituiscono una costruzione in senso tecnico-giuridico e sono soggette al rispetto delle distanze legali dai confini, senza che possa trovare applicazione l’esenzione prevista per i muri di cinta di cui all’art. 878 c.c. La realizzazione di tali opere in difformità dal progetto allegato al titolo edilizio, perché non rappresentate graficamente, integra una violazione edilizia sanzionabile con l’ordine di ripristino ex art. 34 d.P.R. 380/2001, senza che occorra il previo annullamento in autotutela del permesso di costruire. L’errore nella citazione della norma regolamentare applicabile non inficia la legittimità del provvedimento quando la disciplina sostanziale sia rimasta invariata. L’ordine di ripristino, che individui il facere richiesto e il risultato da conseguire, non è generico e le modalità esecutive restano demandate alla responsabilità tecnica del privato. Non è invocabile il legittimo affidamento quando sia stato generato da un proprio comportamento omissivo.

Il Fatto

La controversia concerne la realizzazione del “Parco Commerciale ICS” nel Comune di Peschiera del Garda, in un’area confinante con il fondo del controinteressato. Per garantire la visibilità del complesso, il costruttore ha sopraelevato artificialmente il piano di campagna, creando un terrapieno contenuto da gabbionate metalliche lungo il confine. I sopralluoghi comunali e la successiva consulenza tecnica d’ufficio hanno accertato che le gabbionate, non rappresentate nei progetti allegati al permesso di costruire del 2005, violavano le distanze minime dal confine previste dagli strumenti urbanistici.

Dopo un’iniziale posizione difforme, il Comune ha rettificato i propri pareri e, con ordinanza del 17 giugno 2024, ha ingiunto al condominio ricorrente di arretrare le gabbionate. Il condominio ha impugnato il provvedimento deducendo cinque motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le eccezioni di rito del controinteressato, ritenendo non lesivo e non richiamato il provvedimento endoprocedimentale del 2020. Nel merito, ha rigettato il ricorso rilevando che l’assenza di rappresentazione grafica delle gabbionate nei progetti costituisce una difformità essenziale, impedendo all’amministrazione di verificare preventivamente il rispetto dell’art. 47 delle NTO. La successiva realizzazione integra quindi una difformità dal titolo, sanzionabile senza previo annullamento in autotutela.

Quanto all’asserita irretroattività, la Corte ha comparato l’art. 94 delle NTO del 2017 con l’art. 89 delle norme del PRG vigente, rilevando la loro sostanziale sovrapponibilità, con limiti addirittura più stringenti nella disciplina previgente.

Il Collegio ha poi qualificato le gabbionate come costruzione, in base alla relazione del CTU e alla giurisprudenza citata, escludendo l’applicabilità dell’art. 878 c.c. per i muri isolati, in quanto la funzione di contenimento permanente di un terrapieno artificiale le sottrae all’esenzione.

L’ordinanza è stata ritenuta sufficientemente chiara nell’individuare il facere richiesto e il risultato da conseguire, essendo le modalità esecutive rimesse al privato. Infine, il TAR ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento, poiché l’omessa rappresentazione delle gabbionate nei progetti costituisce una condotta omissiva del privato che ha determinato l’erroneo rilascio dei titoli, senza che l’interesse pubblico prevalga sul rispetto delle distanze legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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