Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di rinnovo non impugnato (TAR Veneto n. 1671 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente prima della decisione determina la improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale dichiarazione è espressione del principio dispositivo che informa il processo, il quale resta nella disponibilità della parte ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. L’improcedibilità consegue anche quando l’interesse venga meno a seguito dell’adozione di nuovi provvedimenti da parte dell’amministrazione, adottati in esecuzione di un’ordinanza cautelare e non impugnati dalla parte.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano i provvedimenti con i quali la Questura aveva respinto le richieste di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva disposto il riesame delle istanze. In esecuzione di tale pronuncia, l’Amministrazione rinnovava il procedimento e adottava nuovi provvedimenti di diniego in data successiva, notificati alle parti, che non venivano tuttavia impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti avevano depositato una memoria con la quale dichiaravano di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.

La sentenza richiama il principio dispositivo, affermando che il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte ricorrente, la quale, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere più interesse all’annullamento degli atti impugnati. A tale dichiarazione il giudice non può che prestare acquiescenza, non residuando alcuna questione da decidere.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che il nuovo diniego non fosse stato impugnato ha assunto rilievo quale presupposto fattuale della cessazione dell’interesse, unitamente alla esplicita manifestazione di volontà della parte ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerato che l’Amministrazione resistente nulla aveva opposto alla richiesta di compensazione avanzata dai ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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