L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario estende la Carta docente ai docenti precari (TAR Veneto n. 1672 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto di un docente a tempo determinato al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non ha ottemperato e non dimostri l’avvenuto adempimento è condannata a provvedervi entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditare la somma dovuta. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’attuazione coattiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione del competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996. Nessun dubbio sussiste, poi, sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che prevede l’azione d’ufficio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata, che non aveva provveduto alla costituzione in giudizio, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio “Carta docente” della somma dovuta, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine assegnato, il TAR ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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