Rinuncia al ricorso con rifusione delle spese e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Veneto n. 1656 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione. La fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima ricorre solo quando il ricorrente consegua il bene della vita richiesto, mentre la prima si configura quando l’interesse sostanziale venga meno per fatti sopravvenuti, quale l’esecuzione coattiva dell’ordine di demolizione da parte dell’Amministrazione con rifusione della spesa da parte del privato. La declaratoria di improcedibilità per rinuncia non richiede l’accertamento del pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale, essendo sufficiente la manifestazione di volontà della parte di non proseguire il giudizio, accettata dalla controparte.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la diffida del 16.1.2024 con cui il Comune le intimava di non avviare i lavori di demolizione del fabbricato di sua proprietà, nonché l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 29.11.2023 e le successive note di conferma. Il ricorso era affidato a motivi di illegittimità dell’azione amministrativa, chiedendosi l’annullamento degli atti impugnati.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione comunale eseguiva direttamente la demolizione del fabbricato, documentando l’intervento in giudizio. La società ricorrente rifondeva quindi al Comune la spesa sostenuta per l’esecuzione coattiva.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore della società ricorrente l’8.6.2026, con cui era stata espressa la volontà di non proseguire il giudizio, essendo stata eseguita la demolizione dall’Amministrazione e rifusa la relativa spesa dalla ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere secondo la prospettazione della parte.
Il Comune, costituito in giudizio, ha aderito alla rinuncia, già notificata in data 4.6.2026, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha però precisato che la fattispecie in esame non integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, la quale postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla pretesa azionata, con conseguente ottenimento, da parte del ricorrente, del bene della vita richiesto. Nel caso di specie, invece, la demolizione è stata compiuta direttamente dalla Pubblica Amministrazione, che ha poi ottenuto il rimborso della spesa dalla società ricorrente, sicché non può dirsi realizzato l’interesse sostanziale alla conservazione del fabbricato che aveva sorretto l’impugnativa.
La rinuncia al ricorso, pertanto, è stata qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate, come da accordo tra le parti, e il Tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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