Il silenzio inadempimento sull’istanza di convocazione è improcedibile se il nulla osta risulta revocato (TAR Veneto n. 1592 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata dimostrazione della notificazione della revoca del nulla osta al lavoro anteriormente all’introduzione del giudizio non rende il ricorso originariamente inammissibile, ma la sopravvenuta conoscenza dell’intervenuta conclusione del procedimento, acquisita mediante il deposito in giudizio del provvedimento di revoca, determina la cessazione dell’interesse alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, che presuppone l’esistenza di un valido nulla osta. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la necessità di impugnare autonomamente il provvedimento di revoca.

Il Fatto

I ricorrenti, cittadini extracomunitari regolarmente entrati nel territorio nazionale nell’ambito delle procedure di ingresso per lavoro subordinato, avevano instaurato rapporti di lavoro alle dipendenze dell’azienda indicata in ricorso, senza tuttavia essere mai stati convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per il completamento delle formalità previste dalla normativa vigente. Dopo aver sollecitato l’Amministrazione con comunicazioni e diffide e presentato istanze di accesso agli atti, tutti rimasti privi di riscontro, avevano adito il Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di convocazione per la compilazione del modello 209 e sulle connesse richieste di accesso documentale, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, aveva depositato la relazione della Prefettura, sostenendo che l’Amministrazione non era rimasta inerte e che, anzi, erano stati notificati ai ricorrenti provvedimenti di revoca dei nulla osta, in ragione del sopravvenuto riscontro di precedenti penali ostativi ai sensi degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che i provvedimenti di revoca dei nulla osta non erano stati dimostrati come notificati anteriormente all’introduzione del giudizio. Tale circostanza, tuttavia, non è sufficiente a ritenere il ricorso originariamente inammissibile, ma rileva solo ai fini della valutazione dell’interesse al momento della proposizione della domanda.

La Corte ha quindi osservato che, una volta acquisita nel giudizio la conoscenza dell’intervenuta conclusione del procedimento mediante il deposito del provvedimento di revoca, è venuto meno l’interesse alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Tale interesse presuppone, infatti, l’esistenza di un valido nulla osta al lavoro, che risulta ormai revocato.

Il Collegio ha precisato che l’interesse dei ricorrenti, allo stato, si è traslato sull’annullamento dei provvedimenti di revoca del nulla osta, che però non risultano impugnati nel presente giudizio. La domanda originaria, volta a ottenere la convocazione per il completamento delle formalità, non può trovare accoglimento, essendo il suo presupposto venuto meno.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione in rito della controversia. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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