Congedo parentale per i militari: il TAR Valle d’Aosta chiarisce la disciplina tra D.P.R. n. 39/2018 e D.Lgs. n. 151/2001 (TAR Valle d’Aosta n. 35 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico del personale militare in congedo parentale è regolato dall’art. 25 del d.P.R. n. 39/2018, norma speciale che deroga all’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001. Al genitore militare con figli minori di sei anni spetta, per i primi quarantacinque giorni di congedo, la licenza straordinaria con trattamento economico per intero. Solo per i periodi successivi trovano applicazione le ordinarie misure indennitarie previste dalla legge n. 151/2001, nella misura dell’80% della retribuzione per i primi due mesi alternativi e del 30% per i periodi residui. L’Amministrazione che riconosca l’indennità al 30% sin dal primo giorno di congedo viola il combinato disposto delle citate norme e deve rideterminare gli importi dovuti.
Il Fatto
La ricorrente, Maresciallo ordinario della Guardia di finanza, madre di un bambino nato nel dicembre 2023, presentava domanda di congedo parentale per il periodo dal 12 marzo al 12 maggio 2024, precisando di voler fruire del congedo di maternità facoltativa all’80% della retribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022. L’Amministrazione concedeva il congedo per 62 giorni ma, con tre distinti provvedimenti relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2024, operava una riduzione stipendiale del 70%, riconoscendo alla ricorrente solo il 30% della retribuzione per l’intero periodo di astensione.
Avverso tali note la militare proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 e chiedendo l’accertamento del diritto all’indennità nella misura dell’80%, con condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute. In via subordinata, contestava la mancata indicazione degli importi recuperati al lordo o al netto di quanto già versato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta ha accolto il ricorso, richiamando la disciplina speciale applicabile al personale militare. L’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 39/2018 prevede, in deroga all’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, che al personale con figli minori di sei anni che intenda avvalersi del congedo parentale sia concessa la licenza straordinaria sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco di sei anni, con riconoscimento del trattamento economico per intero.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’Amministrazione stessa aveva riconosciuto il titolo della ricorrente alla licenza straordinaria per 45 giorni con trattamento pieno e, solo successivamente, per ulteriori 15 giorni, alla licenza straordinaria per motivi privati. Il combinato disposto delle richiamate disposizioni impone, pertanto, che per i primi 45 giorni del congedo la militare avrebbe dovuto fruire dell’intero stipendio e, solo per i successivi 15 giorni, del trattamento all’80% ex art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, come elevato per l’anno 2024.
La misura del 30% della retribuzione, ha precisato il Tribunale, opera solo per i restanti due giorni dell’intero periodo di congedo di 62 giorni, quale previsione residuale dell’ultima parte dell’art. 34 citato. L’Amministrazione aveva invece erroneamente applicato l’aliquota ridotta all’intero periodo, senza considerare la deroga favorevole introdotta dalla disciplina speciale per il personale delle Forze armate e di polizia.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminare gli importi spettanti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2024. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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