Effetti satisfattivi del pagamento agevolato al 25% sul contenzioso pay-back sanitario (TAR Lazio n. 14544 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte dell’impresa fornitrice di dispositivi medici, della quota pari al 25% del debito maturato per effetto del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025), comporta l’integrale assolvimento dell’obbligazione nei confronti della regione o provincia autonoma. Tale adempimento satisfattivo determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, rendendo la controversia improcedibile per cessazione della materia del contendere. La natura transattiva e satisfattiva della norma, intervenuta successivamente alla pronuncia di Corte cost. n. 140 del 2024, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria che aveva determinato gli oneri di ripiano posti a suo carico per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, contestualmente gravando gli atti ministeriali presupposti, ivi inclusi i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida.
Il ricorso era affidato a censure avverso la legittimità dell’intero impianto normativo e regolatorio del c.d. pay-back sanitario, come declinato a livello nazionale e regionale. Si costituivano in giudizio le amministrazioni statali intimate, mentre la Regione Liguria e la società controinteressata non si costituivano. La causa veniva trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, nelle more del giudizio, era intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che aveva inciso sul sistema del ripiano, nonché l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, la cui disciplina ha consentito alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i propri debiti verso le regioni e le province autonome mediante il versamento di una quota del 25% del debito.
La società ricorrente, avvalendosi di tale facoltà, ha versato quanto dovuto all’ente regionale, producendo in giudizio la memoria dell’8 maggio 2026 e depositando il provvedimento con cui la Regione Liguria dava atto dell’avvenuto pagamento del debito. Il Collegio ha pertanto ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’intervenuto adempimento, non residuasse alcun interesse alla definizione del merito della controversia.
La decisione si fonda sulla natura satisfattiva dell’adempimento effettuato dalla ricorrente, che ha determinato il venir meno della situazione giuridica di cui era stata invocata la tutela. Tale evenienza ha reso la controversia improcedibile per cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la lesione originariamente lamentata. La declaratoria è stata accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite, disposta alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata della pretesa creditoria della pubblica amministrazione.
Nota della Redazione
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