Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel giudizio sul silenzio-inadempimento (TAR Sardegna n. 1091 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, non è ravvisabile un controinteressato in senso formale quando manchi un provvedimento impugnato che menzioni nominativamente soggetti determinati. Cionondimeno, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, pur estranei al giudizio, siano portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione della situazione fattuale e giuridica contestata, quali gli originari lottizzanti o i loro aventi causa. La qualità di controinteressato si fonda su un elemento sostanziale, dato dall’interesse analogo e contrario a quello del ricorrente, e su un elemento formale, dato dalla riferibilità del provvedimento a un soggetto determinato o agevolmente individuabile. L’ordine di integrazione può essere accompagnato dall’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., quando il numero dei destinatari potenziali sia rilevante rendendo eccessivamente gravosa la notifica individuale.
Il Fatto
Alcuni proprietari di unità abitative, realizzate in forza di una convenzione urbanistica stipulata nel 1979 tra il Comune e gli originari lottizzanti, avevano presentato un’istanza volta a ottenere il completamento del procedimento di lottizzazione. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, i ricorrenti avevano instaurato un giudizio, poi riassunto dinanzi al TAR Sardegna a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1669/2026, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Il Comune si era costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, ossia agli originari lottizzanti, sui quali gravavano le obbligazioni della convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio per cui la qualità di controinteressato va individuata non già in base a esigenze processuali, ma al riconoscimento di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato o comunque agevolmente individuabile. Nella fattispecie, vertendosi in tema di silenzio-inadempimento, il Collegio osserva come possa non ravvisarsi un controinteressato in senso formale, mancando un atto impugnato che rechi la nominazione di soggetti specifici.
Tuttavia, la Corte ritiene necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti rimasti estranei al giudizio, rivestenti la qualità di originari lottizzanti o aventi causa. Richiamando un precedente della Sezione I, il Collegio evidenzia che deve essere tutelata la posizione giuridica individuale di ciascun singolo proprietario in quanto possibile soggetto dissenziente rispetto alle richieste oggetto del ricorso, potendo questi vantare un interesse giuridicamente rilevante a contrastare la domanda di accertamento. Analogamente, vanno considerati i soggetti vincolati dalla convenzione di lottizzazione alla cessione in favore del Comune delle opere di urbanizzazione realizzate.
In ragione del numero dei destinatari, tutt’altro che trascurabile, il Tribunale autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. La notifica dovrà avvenire mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, di un avviso contenente copia dell’ordinanza e un sunto del ricorso, l’indicazione nominativa ove possibile dei soggetti destinatari e lo stato del procedimento. La prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata entro i quindici giorni successivi, mentre l’udienza di trattazione è fissata per il 19 maggio 2027.
Nota della Redazione
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