L’istanza di autotutela non genera l’obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 14486 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autotutela, volta a provocare il riesame di un precedente provvedimento, non è idonea a far sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo di provvedere ex artt. 2, L. n. 241/1990 e 31 c.p.a., la cui inerzia sia impugnabile con il rito avverso il silenzio-inadempimento. L’autotutela costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’Amministrazione; il privato può pertanto avanzare solo mere sollecitazioni prive di valore giuridicamente cogente.

Il Fatto

Un funzionario di gara, iscritto sin dalla sua istituzione nell’Elenco dei giudici addetti al controllo delle corse al galoppo, era stato sistematicamente escluso dai decreti di nomina quale Handicapper per i mesi da settembre 2025 a febbraio 2026. A seguito di due istanze di riesame e di autotutela rimaste inevase, il ricorrente agiva avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondata l’azione avverso il silenzio per carenza dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione. Le due istanze presentate erano mere richieste di riesame o autotutela, volte a provocare la revisione di scelte già effettuate dall’Amministrazione.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. VI, n. 311/2025, secondo cui l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi esplicitamente su un’istanza di autotutela, trattandosi di manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa. Rispetto all’esercizio di tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni prive di valore giuridicamente cogente (richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4518 del 2024).

La peculiarità delle questioni trattate ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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