Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 363 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al riconoscimento del bonus della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inottemperanza quando l’amministrazione abbia eseguito solo parte del comando, provvedendo alle spese legali ma lasciando ineseguito il capitale e gli interessi. A fronte di un adempimento solo parziale e del decorso inutile del termine assegnato per l’esecuzione spontanea, va nominato il commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva della parte non eseguita. Ove il commissario sia individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza, con liquidazione che tiene conto della serialità della fattispecie e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 133 del 15 febbraio 2024, aveva accolto il ricorso della docente condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e per quelli successivamente maturati, oltre interessi e spese.
La sentenza, notificata al Ministero e all’Avvocatura distrettuale, è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando però ineseguito il resto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto del giudicato e ne verifica l’esecuzione. La condanna del giudice del lavoro comprendeva il riconoscimento del bonus annuale e degli interessi; rispetto a tale contenuto l’amministrazione è rimasta inadempiente, essendosi limitata al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale valorizza il comportamento processuale delle parti. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 era stato assegnato all’amministrazione un termine di novanta giorni per l’esecuzione spontanea. All’udienza successiva la difesa della ricorrente ha dichiarato il persistere del mancato integrale pagamento; l’amministrazione ha riferito di aver sollecitato i propri uffici, senza però fornire indicazioni utili a una soluzione bonaria.
Su queste premesse il Collegio ritiene integrata l’inottemperanza e accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
La scelta dell’organo commissariale cade sul Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, coerentemente con la natura sostitutiva e non onerosa dell’incarico.
Quanto al bonus relativo all’anno scolastico 2023/2024, maturato nelle more, il Tribunale accoglie il ricorso anche per tale annualità, dando rilievo alla clausola del giudicato che estendeva il diritto agli anni successivi. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari. Il dispositivo dichiara inoltre la cessazione della materia del contendere limitatamente alle spese legali, già soddisfatte.
Nota della Redazione
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