Abilitazione scientifica nazionale: motivazione analitica e insindacabilità tecnica della commissione (Cons. Stato n. 2947 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale il giudizio della commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice di legittimità, salvo che per illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La motivazione è adeguata quando dà conto in modo analitico delle pubblicazioni presentate, delle tematiche affrontate, dell’apporto individuale e della collocazione editoriale, esplicitando i profili di criticità che fondano il diniego. La coesistenza di apprezzamenti positivi e di rilievi negativi non rende il giudizio contraddittorio, né impone alla commissione di graduare la prevalenza degli uni sugli altri. Poiché i criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 sono cumulativi, la valutazione negativa su un solo criterio è sufficiente a giustificare il diniego.
Il Fatto
Il Ministero dell’università e della ricerca ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di un candidato avverso il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A2, storia moderna, nell’ambito della procedura indetta con decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021.
Il primo giudice aveva ravvisato un difetto di motivazione: il giudizio collegiale, a suo dire, era eccessivamente sintetico e si era incentrato sul solo parametro dell’originalità, trascurando gli altri criteri dell’art. 4 del d.m. n. 120/2016, nonostante la presenza di valutazioni individuali favorevoli. Aveva quindi disposto un nuovo esame da parte di una commissione in diversa composizione. Il candidato, costituitosi in appello, ha resistito e ha riproposto il motivo assorbito in primo grado, relativo all’asserito obbligo di astensione di alcuni commissari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo del d.m. n. 120/2016. L’art. 3 richiede, per la prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama internazionale. L’art. 6 subordina l’abilitazione al soddisfacimento congiunto di condizioni valutate secondo i criteri dell’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata”.
Su questa base il Consiglio di Stato ribadisce che il giudizio della commissione è espressione di discrezionalità tecnica, con il corollario della sindacabilità nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 3509 del 2025.
Nel merito, la Corte rileva che i commissari e il giudizio collegiale hanno esaminato approfonditamente le pubblicazioni, indicando tematiche, apporto individuale e collocazione editoriale. Le valutazioni convergono nel qualificare i lavori come compilativo-descrittivi, non originali e a tratti ripetitivi. La Corte richiama il costante insegnamento sulla funzione della motivazione, volta a esternare l’iter logico-giuridico dell’atto (tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, n. 3502 del 2024), e conferma che la presenza di elementi positivi non inficia la coerenza del diniego fondato su elementi negativi.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte osserva che essa non sussiste: a giudizi positivi su alcuni profili non si affiancano valutazioni altrettanto positive sui parametri qualitativi. Le doglianze del candidato, pur rubricate come difetto di motivazione, si risolvono in una non condivisione del giudizio tecnico, che non ne determina l’illegittimità.
La Corte accoglie poi la tesi ministeriale sulla cumulatività dei criteri: la valutazione negativa su uno solo di essi è sufficiente a giustificare il diniego, rendendo ultroneo verificare l’esame di tutti i parametri. Coglie inoltre nel segno la precisazione secondo cui la “limitatezza quantitativa” concerne le opere valutabili ai sensi dell’art. 7 e di qualità “elevata”. Respinto, infine, il motivo riproposto sull’obbligo di astensione: la corrispondenza e la raccolta di firme richiamate non integrano la grave inimicizia ex art. 51 c.p.c., non essendo ravvisabile alcun attacco dei commissari al candidato, e la pronuncia invocata (Cons. Stato, sez. VII, n. 7735 del 2023) non è pertinente. L’appello è quindi accolto e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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