L’accesso documentale del concorrente prevale sulla riservatezza se funzionale alla difesa (TAR Lazio n. 14472 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990 non richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma una mera verifica di sussumibilità dell’istanza nei parametri normativi. L’accoglimento dell’istanza può essere motivato anche con il solo richiamo alle disposizioni applicabili, non essendo necessaria una ponderazione di interessi contrapposti. La titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso sussiste in capo a chi aspira a ottenere un’autorizzazione in competizione con altro soggetto, configurandosi un interesse contrapposto al medesimo bene della vita. L’ostensione funzionale all’esercizio del diritto di difesa legittima un accesso più ampio ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, rendendo recessive le istanze di tutela della riservatezza, il cui sacrificio deve essere allegato con elementi obiettivi e specifici.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria dell’affidamento da parte di un condominio dello sfruttamento pubblicitario di una parete, impugnava la decisione con cui l’amministrazione capitolina, in accoglimento dell’istanza di accesso presentata da una società concorrente, rendeva disponibile la documentazione relativa alla propria istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario. La controinteressata, che aveva già ottenuto in passato la locazione di un immobile pubblico poi divenuto privato, aveva richiesto l’accesso per conoscere le ragioni della pretesa concorrente.

La ricorrente deduceva la carenza di motivazione del provvedimento, la violazione dell’art. 22 l. 241/1990 per difetto di una posizione giuridica differenziata in capo alla controinteressata, il carattere esplorativo dell’istanza di accesso e la lesione dei propri dati personali. L’amministrazione eccepiva l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta esecuzione dell’accesso e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la controinteressata già preso visione ed estratto copia dei documenti. Ha nondimeno scrutinato le censure nel merito, in ragione della domanda risarcitoria formulata, la cui fondatezza avrebbe costituito prova dell’elemento oggettivo dell’illecito civile.

Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che le controversie in materia di accesso sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6 c.p.a. e che il giudice amministrativo conosce anche delle domande risarciorie consequenziali, ai sensi dell’art. 7, comma 5 c.p.a.

Nel merito, il TAR ha escluso la configurabilità di una discrezionalità amministrativa in senso proprio in materia di accesso, che si risolve in una verifica di sussumibilità della domanda nei parametri normativi. Ne ha tratto la conseguenza che l’accoglimento risulta correttamente motivato anche con il solo richiamo alle disposizioni rilevanti. Nel caso di specie, il riscontro all’opposizione aveva chiaramente indicato la sussistenza di un interesse “diretto, concreto e attuale” della controinteressata, fondato sull’esigenza conoscitiva e acquisitiva funzionale alla tutela delle proprie ragioni.

Il Collegio ha quindi valorizzato la clausola risolutiva contenuta nella delibera assembleare del condominio per cui, in caso di mancato ottenimento dei permessi da parte della ricorrente, l’affidamento sarebbe stato disposto in favore della controinteressata, ravvisando in capo a quest’ultima un’aspettativa qualificata all’ottenimento della documentazione. Ha altresì escluso la natura esplorativa dell’istanza, rilevando che l’ostensione era funzionale all’esercizio del diritto di difesa della concorrente, rendendo recessive le contrapposte esigenze di riservatezza ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990.

Quanto alla dedotta lesione della privacy, il Tribunale l’ha ritenuta infondata per la sua formulazione apodittica, non avendo la ricorrente indicato quali dati, informazioni o segreti commerciali sarebbero stati lesi dall’ostensione. Ha infine dichiarato irrilevanti le deduzioni sulla decadenza dell’originaria aggiudicazione, perché afferenti al merito della controversia sulla titolarità della situazione legittimante l’installazione. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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