Esaurimento del rapporto e intangibilità della graduatoria dopo la declaratoria di incostituzionalità (TAR Lazio n. 14278 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione della graduatoria definitiva di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario determina la cristallizzazione della situazione giuridica soggettiva dell’aspirante e segna l’esaurimento del rapporto tra quest’ultimo e l’amministrazione. La lesione dell’interesse legittimo pretensivo discende dalla graduatoria, la cui conoscenza è presunta dalla pubblicazione sul sito istituzionale, in conformità alla lex specialis che prevede la pubblicazione informatica degli atti. Il termine di decadenza di sessanta giorni decorre da tale pubblicazione. La successiva declaratoria di incostituzionalità della norma che disciplina la valutazione dei titoli non può spiegare effetti su un rapporto già esaurito, salvo che non sia intervenuta tempestiva impugnazione.

Il Fatto

La ricorrente impugnava gli atti della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario, lamentando l’erronea attribuzione del punteggio alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017, intervenuta con Corte cost. n. 213 del 2025. Il ricorso era notificato il 18 febbraio 2026, a fronte di atti pubblicati tra il 2023 e il 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendola fondata. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., il ricorso avverso un atto amministrativo deve essere notificato entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo. Nel caso di specie, l’atto pregiudizievole è la graduatoria definitiva adottata il 13 dicembre 2023 e pubblicata sul sito istituzionale il 18 gennaio 2024: da tale data decorre il termine, ampiamente decorso alla notifica del ricorso.

La Corte ha poi ricostruito la peculiarità del procedimento di reclutamento dei magistrati onorari, articolato in due distinte fasi: la prima, di natura concorsuale, si conclude con l’approvazione della graduatoria definitiva, che ammette gli aspiranti al tirocinio; la seconda, di natura individuale, si perfeziona con il giudizio di idoneità all’esito del tirocinio e con la nomina con decreto ministeriale. La graduatoria definitiva, avente natura di provvedimento generale o plurisoggettivo, costituisce l’atto che esaurisce il rapporto con gli aspiranti, rendendoli edotti della propria posizione.

Il Collegio ha escluso che possa invocarsi la non conoscibilità degli atti, atteso che l’avviso di selezione prevedeva la pubblicazione informatica di tutti gli atti della procedura e che l’obbligo di comunicazione individuale non è praticabile in ragione dell’elevato numero di aspiranti. Ha altresì escluso la rilevanza della pronuncia di incostituzionalità, poiché, maturata la decadenza, il rapporto si considera esaurito e quindi insensibile alla declaratoria di incostituzionalità, in conformità con la giurisprudenza costituzionale e amministrativa citata.

La Corte ha infine evidenziato che ritenere non esaurito il rapporto determinerebbe effetti paradossali, tra cui l’annullamento dell’intera procedura, la lesione del legittimo affidamento dei magistrati onorari già in servizio e il pregiudizio per l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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