Cessazione della materia del contendere per pagamento della quota ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DL 95/2025 (TAR Lazio n. 14203 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, da parte dell’impresa fornitrice di dispositivi medici, della quota di ripiano ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2025 determina ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Tale effetto costituisce il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che certificava il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i conseguenti provvedimenti regionali, tra cui il decreto della Regione Veneto che la inseriva nell’elenco delle imprese tenute al ripiano per un importo di oltre un milione di euro.
Nel corso del giudizio, la Regione Veneto ha depositato il decreto dirigenziale attestante l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente della quota ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, dichiarando l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la Regione Veneto aveva depositato l’istanza di passaggio in decisione, rappresentando l’intervenuto pagamento della quota ridotta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, come attestato dal decreto dirigenziale n. 154 del 16 ottobre 2025.
La disciplina sopravvenuta ha previsto che il pagamento della quota ridotta determini ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti indicati dal citato decreto-legge ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, compensando le spese tra le parti.
Nota della Redazione
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