Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 14121 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di una siffatta dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve pertanto limitarsi a prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite quando l’interesse sia venuto meno per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2022, adottato in attuazione della legge n. 124/2017, recante i criteri e le modalità per favorire l’ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il ricorso è stato notificato anche nei confronti di Arera, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero dello Sviluppo Economico, che non si sono costituiti in giudizio.

Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 19 marzo 2026, la parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che lo stesso fosse dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espressamente citato in sentenza, secondo cui nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Il giudice, in presenza di una siffatta dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve essere pertanto conforme alla dichiarazione resa, in applicazione del principio dispositivo richiamato dalle Sezioni Unite.

Nella specie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente ha determinato l’obbligo del Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in considerazione del fatto che l’interesse alla decisione è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso e non per iniziativa unilaterale della parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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