La cittadinanza italiana valuta i reati dei familiari nel periodo di osservazione (TAR Lazio n. 13963 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dei familiari conviventi del richiedente, valutati come indicatori di una personalità non assimilata ai valori fondamentali della Comunità nazionale. Nel giudizio prognostico sull’utile integrazione del nuovo cittadino, l’Amministrazione non applica la responsabilità penale altrui, ma verifica l’assenza di elementi di inaffidabilità del nucleo familiare, considerando la residenza decennale come periodo di osservazione in senso qualitativo, non meramente quantitativo. Il provvedimento di diniego, strutturalmente plurimotivato, resta valido anche se una delle ragioni giustificatrici dovesse risultare illegittima.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego si fondava su pregiudizi penali a carico del coniuge e del figlio maggiore: furto, minaccia, lesioni personali con arresto in flagranza, maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza con incidente stradale. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni. La ricorrente deduceva violazione della legge n. 91/1992, eccesso di potere per illogicità e travisamento, nonché violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, evidenziando anche l’avvenuta acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, valorizzando la pluralità dei precedenti penali del nucleo familiare come indice di una tendenza caratteriale contraria ai principi di ordinata convivenza. Il giudizio prognostico dell’Amministrazione, ha affermato il Tribunale, è una valutazione complessa non atomistica dei singoli episodi, ma sintetica e d’impatto, come già chiarito da precedenti della stessa Sezione.

Quanto alla dedotta violazione del principio di personalità della responsabilità penale, il diniego non estende al richiedente le conseguenze penali dei fatti altrui, ma impedisce che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, escludendo l’ingresso di un soggetto il cui nucleo familiare risulta refrattario al rispetto di diritti primari. La circostanza che il coniuge abbia conseguito la cittadinanza non assume valore dirimente, restando i comportamenti valutabili come fatti storici rilevanti in chiave prognostica.

Il provvedimento impugnato è stato qualificato come strutturalmente plurimotivato, fondato su distinte ragioni ciascuna autonomamente in grado di sorreggerlo. È pertanto sufficiente la legittimità di una sola ragione per il rigetto dell’impugnativa, alla luce delle risultanze penali già a carico del figlio maggiore. Su tale profilo, la Corte ha dedicato ampia considerazione al reato di guida in stato di ebbrezza, evidenziando la progressiva evoluzione del disvalore sociale di tali condotte, culminata con l’introduzione dell’omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e il recente inasprimento ad opera della legge n. 177/2024.

Lo stabile inserimento lavorativo e sociale della ricorrente, ha concluso il Tribunale, rappresenta una condizione ordinaria e necessaria, ma non sufficiente per l’ottenimento della cittadinanza. Il requisito dei dieci anni di residenza va interpretato come periodo di osservazione qualitativo, durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un’adeguata assimilazione dei valori fondanti della Repubblica. Nessun dubbio o ombra di inaffidabilità può residuare in una materia che incide sull’esercizio del potere sovrano dello Stato di ampliare la propria comunità politica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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