Ottemperanza al giudicato per carta docente: obbligo di pagamento e commissario ad acta in caso di inerzia dell’Amministrazione (TAR Abruzzo n. 67 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di pagamento entro un termine perentorio, con contestuale nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La mancata ottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi di cui all’art. 114 c.p.a., legittimando l’accoglimento del ricorso presentato ex art. 112, comma 2, c.p.a. decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996, conv. in legge n. 30 del 1997.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di €2.000,00, da erogarsi mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, rilevando che erano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva. Il Ministero si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la mancata ottemperanza al giudicato da parte del Ministero, ritenendo fondato il ricorso. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di procedere al pagamento della somma di €2.000,00, in favore della ricorrente, mediante l’assegnazione della carta elettronica, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha disposto che, decorso inutilmente tale termine, viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario, cui è assegnato un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere all’adempimento. Le eventuali spettanze del commissario, a carico dell’Amministrazione, saranno liquidate con separato decreto.
La sentenza ha, inoltre, condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Da ultimo, il TAR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo, per la verifica di eventuali ipotesi di danno erariale connesse alla mancata esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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