Giudicato sulla Carta docente: l’ottemperanza ordina il pagamento del residuo e nomina il Commissario ad acta (TAR Lazio n. 13839 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. modif. L. n. 30/1997) integrano le condizioni di proponibilità dell’azione di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, accertato che il titolo non ha trovato integrale esecuzione, ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme residue giudizialmente dovute entro termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente), con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta stessa e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, munita di attestazione di conformità e passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva. Quest’ultima aveva corrisposto solo una parte dell’importo dovuto, pari a 2.000 euro, rimanendo scoperto il residuo di 500 euro rispetto alla somma complessiva di 2.500 euro risultante dalla correzione dell’errore materiale. Avverso tale parziale ottemperanza, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell’azione, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, conv. modif. L. n. 30/1997, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.
Nel merito, non essendo controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora trovato integrale esecuzione, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo per la somma ancora non versata di 500,00 euro, corrispondendo le restanti somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e obbligo di provvedere all’esecuzione nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, trattandosi di funzione rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla refusione delle spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto ad assicurare l’effettività della tutela del diritto alla formazione del personale docente, garantendo l’integrale esecuzione del giudicato anche attraverso la predisposizione di un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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