Cram down fiscale: nel testo ante 2024 non si applica al concordato in continuità, ma solo a quello liquidatorio (Cass. 19790/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 19790 del 14 giugno 2026 (R.G.N. 26458/2024) — Presidente Massimo Ferro, Relatore Andrea Zuliani.

Il principio di diritto

L’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino alla riscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio.

Il fatto

Il Tribunale di Bari, nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle entrate, omologava il concordato preventivo in continuità proposto da una S.r.l. benché non approvato da tutte le classi: delle tredici classi, solo tre avevano votato a favore, ma il tribunale, ritenuta la convenienza della proposta per l’erario, applicava l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. (testo ante d.lgs. n. 136/2024) e conteggiava come favorevoli anche le sei classi dei crediti erariali, raggiungendo così l’approvazione di nove classi su sedici. La Corte d’appello di Bari rigettava il reclamo dell’Agenzia. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo è fondato. Alla controversia si applica il c.c.i.i. nel testo previgente alla riforma del 2024 — che, all’art. 88, comma 4, ha poi espressamente disciplinato il cram down fiscale nel concordato in continuità: modifica di carattere innovativo, non di interpretazione autentica. Il comma 2-bis va quindi interpretato con i criteri ordinari (art. 12 disp. prel.): il suo rinvio espresso alle “percentuali di cui all’articolo 109, comma 1” — che disciplina l’approvazione del solo concordato liquidatorio, mentre il comma 5 regola l’omologazione del concordato in continuità — denota inequivocabilmente l’intenzione di limitare il cram down fiscale al concordato liquidatorio. La limitazione non contraddice il favor continuitatis: per il concordato in continuità questo è già realizzato dalla possibilità di omologare anche senza l’approvazione della maggioranza dei creditori (ristrutturazione trasversale, art. 112, comma 2), e impedire il cumulo con il cram down fiscale evita di sommare due eccezionalità. Avendo la maggioranza delle classi ottenuta solo grazie all’imposizione del voto favorevole alle agenzie fiscali, il ricorso è fondato; il secondo motivo, sulla meritevolezza del debitore, resta assorbito.

Implicazioni pratiche

Per i concordati in continuità regolati dal c.c.i.i. nel testo anteriore al d.lgs. n. 136/2024 (correttivo “ter”), il tribunale non può forzare l’omologazione convertendo in adesione il voto contrario e motivato del Fisco o degli enti previdenziali: il cram down fiscale dell’art. 88, comma 2-bis, opera solo nel concordato liquidatorio, ai fini delle maggioranze dell’art. 109, comma 1. La ristrutturazione trasversale dei debiti (art. 112) e il cram down fiscale non erano cumulabili in quel regime. Il quadro cambia per le procedure soggette al testo riformato del 2024, che all’art. 88, comma 4, ammette il cumulo entro precisi limiti (non basta il consenso forzato di un’unica classe di creditori pubblici). Per i professionisti della crisi, la corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis è dunque decisiva per valutare la percorribilità dell’omologazione in presenza del dissenso erariale.

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