Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio su esclusione dalle GPS (TAR Lazio n. 13581 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere pronunciata dal giudice amministrativo quando la parte ricorrente, con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, dichiari formalmente che un provvedimento sopravvenuto ha fatto venir meno la ragione del contendere. Tale declaratoria si impone al Collegio in ossequio al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, a nulla rilevando la mancata costituzione dell’amministrazione intimata. In tale evenienza, nulla deve disporsi per le spese di lite quando il ricorso non sia stato notificato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 11 del Regio Decreto n. 1611/1933 e la sopravvenuta adozione del provvedimento di aggiornamento non militi per la fondatezza della pretesa iniziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, il decreto con cui il Dirigente scolastico di un Istituto Superiore di Elmas ne aveva disposto l’esclusione dalle graduatorie GPS di seconda fascia per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), in quanto il titolo di laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio posseduto dalla candidata non figurava tra i titoli di accesso alla classe di concorso. La ricorrente lamentava l’erronea interpretazione della normativa rilevante da parte dell’amministrazione, che avrebbe dovuto essere letta in un’ottica logico-sistematica, con disapplicazione delle norme ostative.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, il giudizio veniva riassunto dinanzi al TAR Lazio, dove la ricorrente ribadiva le difese. In vista della discussione del ricorso, con memoria depositata in data 6 maggio 2026, la ricorrente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del gravame a seguito dell’adozione del sopravvenuto decreto MIM del 22.12.2023, che avrebbe fatto venir meno la ragione del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva formalizzato, con memoria versata in atti, la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell’adozione del decreto ministeriale del 22 dicembre 2023 di aggiornamento e revisione della Tabella sulle classi di concorso. Tale provvedimento sopravvenuto, nell’ottica esposta dalla ricorrente, aveva determinato il venir meno della ragione del contendere.
Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte di tale formalizzato intendimento, si imponesse una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola il processo amministrativo. La manifestazione di volontà della parte ricorrente di non proseguire il giudizio, in quanto la questione era divenuta priva di oggetto, non poteva che essere recepita dal giudice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha rilevato che nulla dovesse disporsi, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e la circostanza che il ricorso non era stato notificato nel rispetto delle modalità previste dall’art. 11 del Regio Decreto n. 1611/1933, che disciplina la notificazione degli atti processuali alle amministrazioni statali. In ogni caso, la sopravvenuta adozione del provvedimento di aggiornamento e revisione della Tabella sulle classi di concorso — di cui la ricorrente aveva invocato un’interpretazione estensiva — non militava per la fondatezza della pretesa iniziale.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con nulla per le spese di lite, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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