Il diniego di visto turistico basato su parametri economici errati è illegittimo (TAR Lazio n. 13545 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso per turismo, l’autorità consolare è tenuta ad applicare i parametri economici fissati dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dell’Interno 1° marzo 2000, senza poter richiedere disponibilità superiori a quelle normative. Le somme depositate sul conto corrente di una società non sono automaticamente assimilabili a disponibilità personali dei soci, ma la titolarità di una stabile attività imprenditoriale nel Paese di origine costituisce un indice di radicamento rilevante ai fini della valutazione del rischio migratorio. Il precedente diniego di visto non assume carattere decisivo in assenza di elementi che consentano di estendere le relative motivazioni alla nuova domanda.
Il Fatto
I ricorrenti, cittadini pakistani stabilmente residenti a Karachi, impugnavano il diniego opposto dal Consolato d’Italia a Karachi alla loro istanza di visto Schengen per turismo, presentata anche nell’interesse dei figli minori. Il nucleo familiare aveva programmato un soggiorno di dieci giorni tra Roma, Venezia e Milano, producendo documentazione comprovante prenotazioni alberghiere e aeree, assicurazione sanitaria, redditi e disponibilità bancarie personali e societarie.
La Sede diplomatica respingeva l’istanza ritenendo non attendibili le finalità del viaggio e insufficienti i mezzi di sussistenza dimostrati. Avverso tale determinazione i ricorrenti deducevano violazione della normativa nazionale ed eurounitaria e vizi di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 21 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice dei visti) e l’art. 3 della Direttiva del Ministro dell’Interno 1° marzo 2000, che rimanda alla Tabella A allegata. Secondo tale parametri, per un nucleo di cinque persone e un soggiorno di dodici giorni, il requisito economico minimo richiesto risultava pari ad euro 1.461,70 e non ad euro 10.045,00 come invece assunto dall’Amministrazione.
La Corte ha evidenziato che il presupposto economico posto a fondamento del diniego era affetto da erronea applicazione della normativa di settore. Pur prescindendo integralmente dalle disponibilità della società, i ricorrenti avevano comunque dimostrato risorse personali per circa euro 8.150, superiori al minimo legale.
Quanto alle disponibilità societarie, il Tribunale ha chiarito che esse non possono essere automaticamente assimilate a quelle personali dei soci, considerata la diversa soggettività giuridica dell’ente. Tuttavia, la documentata titolarità di una stabile attività imprenditoriale nel Paese d’origine assume rilievo quale indice di radicamento economico e sociale ai fini della valutazione del rischio migratorio.
Il Collegio ha infine precisato che il precedente diniego di visto non poteva assumere peso decisivo, in assenza di ragioni che consentissero di estendere le relative motivazioni alle nuove richieste. I ricorrenti risultavano beneficiari di visti verso numerosi Paesi senza aver mai dato adito a rilievi, circostanza che avrebbe dovuto essere adeguatamente ponderata nella valutazione prognostica sull’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.