Illegittima l’estensione del canone patrimoniale unico alle terre gravate da uso civico (TAR Lazio n. 13457 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera comunale che, in sede di regolamentazione degli attraversamenti di gasdotti su terre gravate da uso civico, introduce prescrizioni tecniche e condizioni incidenti sull’attività realizzativa dell’infrastruttura esula dalle competenze attribuite al Comune dalla L.R. Molise n. 14/2002, che riserva alla Regione la decisione definitiva sul mutamento di destinazione dei terreni. È altresì illegittima l’estensione in via analogica del canone patrimoniale unico alle terre gravate da uso civico, poiché l’indennizzo per la diversa utilizzazione deve essere determinato secondo l’effettivo valore del bene, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 14/2002; l’introduzione di una prestazione patrimoniale non contemplata dalla legge contrasta con la riserva di cui all’art. 23 Cost.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria del metanodotto San Salvo-Biccari, aveva avviato il procedimento per la sostituzione dell’impianto, il cui tracciato insiste in parte su terreni gravati da uso civico nel territorio del Comune di Montecilfone. Ottenuta la compatibilità ambientale e la positiva conclusione del procedimento autorizzatorio, la società presentava al Comune, ai sensi dell’art. 3 L.R. Molise n. 14/2002, istanza di mutamento di destinazione d’uso dei terreni. Il Comune, anziché limitarsi all’istruttoria demandata dalla legge regionale, approvava una regolamentazione degli attraversamenti contenente prescrizioni tecniche, condizioni e criteri per la quantificazione dell’indennizzo, poi modificata con successive deliberazioni.

Avverso tali atti la società proponeva ricorso e motivi aggiunti dinanzi al TAR Molise, che dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del TAR Lazio. Riassunto il giudizio, il TAR Lazio lo dichiarava improcedibile, ma la sentenza veniva annullata dal Consiglio di Stato con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della dichiarazione resa dalla società all’udienza pubblica. Ha invece respinto le eccezioni preliminari del Comune, affermando che, trattandosi di provvedimenti incidenti sull’attività realizzativa di una infrastruttura energetica, il legittimo contraddittore è il Comune quale ente esponenziale della collettività, e che sussiste l’interesse della società a contestare atti che pongono vincoli e prescrizioni sull’attraversamento.

Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi aggiunti, rilevando che il Comune, con gli atti impugnati, ha introdotto prescrizioni idonee a imporre condizioni e modalità tecniche incidenti sulla realizzazione del gasdotto, esulando dalle competenze attribuite dall’art. 3 L.R. n. 14/2002, che prescrive la trasmissione dell’istanza alla Regione per la decisione definitiva. La delibera è stata ritenuta illegittima anche nella parte in cui determina l’indennizzo, applicando in via analogica il canone patrimoniale unico, nonostante la stessa delibera ne escluda l’applicabilità alle occupazioni del demanio civico.

La Corte ha chiarito che l’art. 4 della L.R. n. 14/2002 individua il parametro di valorizzazione nell’effettivo valore del bene, richiamato anche dall’art. 23 Cost. L’estensione analogica del tributo, priva di presupposto impositivo, si traduce nell’introduzione di una prestazione patrimoniale imposta non contemplata dalla legge. I motivi aggiunti sono stati quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese, salva la rideterminazione secondo i criteri indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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