Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto conseguimento dell’abilitazione scientifica (TAR Lazio n. 13454 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo reso dalla Commissione nazionale per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, che è chiamato a verificare la legittimità della valutazione sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, della illogicità e della contraddittorietà della motivazione. Qualora, tuttavia, il candidato consegua successivamente l’abilitazione per il medesimo settore concorsuale, viene meno l’interesse sostanziale perseguito mediante l’azione giudiziaria, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorrente può dichiarare espressamente il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite, e il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non può che prenderne atto. La compensazione delle spese è giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal comportamento processuale dell’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento recante il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle interazioni Fondamentali”, adottato all’esito della procedura indetta con Decreto Direttoriale 553/2021, come rettificato dal D.D. 589/2021. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del giudizio negativo, del verbale di non abilitazione, dell’elenco degli abilitati nella parte in cui non lo comprendeva e di tutti gli atti della procedura, ivi inclusi i verbali delle riunioni della Commissione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha rappresentato di aver successivamente conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il medesimo settore concorsuale, dichiarando il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e chiedendone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il medesimo settore concorsuale oggetto del giudizio negativo impugnato integra il soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito mediante l’azione giudiziaria. Tale evento determina, pertanto, il venir meno dell’interesse a una pronuncia sul merito dell’impugnazione, poiché il candidato ha ottenuto il bene della vita cui aspirava, sia pure attraverso una procedura successiva e distinta.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in base al quale il giudice non può spingersi oltre le domande e le eccezioni delle parti. Nella specie, la dichiarazione resa dalla parte ricorrente rendeva evidente l’assenza di un interesse concreto e attuale alla definizione nel merito del giudizio, con la conseguenza che il Collegio non poteva che prenderne atto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, risulti il venir meno dell’interesse alla decisione. La pronuncia in rito ha assorbito ogni questione relativa al merito delle censure proposte avverso il giudizio negativo, senza che il Collegio dovesse esaminare i motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra le parti, considerata la definizione in rito della controversia e la circostanza che l’Amministrazione resistente si era limitata al deposito della documentazione rilevante, senza svolgere attività difensiva sostanziale. Tale soluzione ha evitato che l’esito processuale, dipendente dal sopravvenuto conseguimento dell’abilitazione da parte del ricorrente, potesse tradursi in un aggravio economico per alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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