Obblighi dei prestatori DNS esteri e sanzione Agcom per inottemperanza (TAR Lazio n. 13202 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di adottare ordini di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente, attribuito all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’art. 2, comma 3, della legge n. 93/2023, si esercita legittimamente nei confronti di prestatori di servizi di risoluzione DNS anche se “ovunque residenti e ovunque localizzati”. La potestà amministrativa si radica nel luogo degli effetti dell’attività illecita, criterio applicabile anche a soggetti stabiliti all’estero. Tali ordini non richiedono la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti cautelari adottati “senza contraddittorio” in un sistema che garantisce il diritto di difesa attraverso il reclamo successivo e il sindacato giurisdizionale.

Il Fatto

La società, nella qualità di rappresentante legale in Europa di un prestatore di servizi di rete, ha impugnato la delibera con cui l’Agcom ordinava la disabilitazione della risoluzione DNS e dell’instradamento del traffico verso migliaia di indirizzi IP, ritenuti destinati alla diffusione illecita di opere audiovisive. Erano impugnati anche gli atti presupposti e la successiva sanzione pecuniaria, irrogata per l’inottemperanza all’ordine. Il ricorso contestava, in via principale, la competenza dell’Autorità a rivolgersi a soggetti esteri e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha riunito i ricorsi, aventi ad oggetto l’ordine di inibizione e il conseguente provvedimento sanzionatorio, respingendo l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante legale. Il Collegio ha ritenuto che il rappresentante, destinatario di obblighi di cooperazione derivanti dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2022/2065, abbia un interesse diretto a contestare la legittimità del provvedimento presupposto.

Nel merito, la Corte ha escluso l’incompetenza dell’Autorità. L’art. 56 del DSA, richiamato dalla ricorrente, disciplina la sola vigilanza sull’adempimento degli obblighi, non invece il potere di emettere ordini di contrasto, che trova fondamento nella legge nazionale. L’art. 2, comma 3, della legge n. 93/2023 attribuisce espressamente il relativo potere anche nei confronti dei prestatori esteri, “ovunque residenti e ovunque localizzati”. È stato pertanto applicato il criterio degli effetti: il collegamento con il territorio italiano sussiste poiché il servizio DNS è accessibile agli utenti in Italia e consente loro di fruire di contenuti protetti, configurando un esercizio non extraterritoriale della potestà amministrativa.

Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, il provvedimento è stato ricondotto alla fattispecie dell’ordine cautelare adottato senza contraddittorio. La natura dinamica dell’ingiunzione e l’architettura automatizzata della piattaforma impongono un intervento immediato, bilanciato dal rimedio del reclamo. Il mancato esperimento di tale rimedio da parte della società ha deposto a sfavore della sua tesi, così come l’assenza di elementi concreti atti a dimostrare l’asserito overblocking.

Con riferimento alla sanzione, il Collegio ha ritenuto tempestiva la contestazione, notificata nel termine di 360 giorni previsto per i soggetti residenti all’estero. Ha inoltre reputato legittima la proroga istruttoria e adeguato il contraddittorio garantito in sede procedimentale. Infine, ha giudicato corretta la scelta di parametrare la sanzione al fatturato globale della società, in ossequio al principio di effettività e deterrenza della sanzione stessa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *