Estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 35 c.p.a. in materia di sgombero di bene confiscato (TAR Lazio n. 12936 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata e notificata alle altre parti oltre dieci giorni prima dell’udienza di discussione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., qualora le parti costituite non abbiano manifestato opposizione. L’estinzione per rinuncia prescinde da una pronuncia nel merito e non richiede l’accertamento della fondatezza della domanda. Le spese di lite possono essere compensate per eccezionali ragioni, connesse alla peculiarità della controversia e all’attività processuale delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato, adottata dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva dato esecuzione al provvedimento, acquisendo la piena disponibilità del bene.

A seguito di tale circostanza, il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del contenzioso e aveva formalizzato la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., depositando l’atto e notificandolo alla controparte oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rilevato che la rinuncia era stata depositata e notificata all’Agenzia nazionale nel rispetto del termine previsto dall’art. 84, comma 1, c.p.a. e che l’Amministrazione non si era opposta all’estinzione. Ha pertanto dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84, commi 1 e 3, e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

La pronuncia si fonda sul rilievo che, una volta venuto meno l’interesse al ricorso per effetto dell’esecuzione dello sgombero, la rinuncia costituisce l’esito processuale coerente con la sopravvenuta carenza di interesse e non richiede alcuna valutazione nel merito della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando eccezionali ragioni nella peculiarità della vicenda e nell’attività processuale svolta dalle parti. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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