Requisiti della parità scolastica e sanabilità delle carenze dichiarate (TAR Lazio n. 12921 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento della parità scolastica impone all’istante di essere titolare, già al 31 marzo, di tutti i requisiti e presupposti richiesti per l’anno scolastico successivo, essendo la scansione diacronica funzionale alla tutela degli studenti e alle esigenze organizzative dell’amministrazione. La richiesta di integrazioni documentali e il preavviso di rigetto non svuotano l’onere di allegazione gravante sul richiedente: la sanatoria delle carenze originariamente dichiarate è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e non può essere strumentalmente postuma. I requisiti di idoneità di locali, arredi e attrezzature didattiche, ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 62/2000, devono essere non solo dichiarati ma comprovati da idonea documentazione nel corso dell’istruttoria. Il requisito della moralità del gestore, ex art. 353 d.lgs. n. 297/1994, è riferito all’assenza di precedenti penali e va posseduto dal legale rappresentante all’atto della domanda, non essendo rilevante un mutamento intervenuto a ridosso del termine finale.

Il Fatto

L’istituto ricorrente, già operante in regime di parità per l’anno scolastico 2024/2025 e destinatario di un provvedimento di revoca nell’agosto 2024, presentava il 1° aprile 2025 una nuova domanda di riconoscimento per l’anno successivo. L’Ufficio scolastico regionale, dopo aver richiesto integrazioni documentali e inviato un preavviso di rigetto, denegava la parità per carenze relative ai requisiti morali del legale rappresentante e alla conformità igienico-sanitaria e strutturale dei locali.

Avverso il diniego e gli atti presupposti, il gestore proponeva ricorso deducendo la tardività della richiesta documentale, l’illegittimità dei requisiti aggiuntivi introdotti dalla regolamentazione ministeriale e la violazione delle garanzie procedimentali. Respinta l’istanza cautelare in primo grado, il Consiglio di Stato sollecitava la definizione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, aderendo all’orientamento già espresso in casi analoghi, afferma che il termine del 31 marzo per la produzione della documentazione non è un orpello formale, ma risponde all’esigenza di garantire agli studenti e alle famiglie la certezza sulla sussistenza dei requisiti dell’istituto prima dell’avvio dell’anno scolastico. La possibilità di sanare le carenze, pur riconosciuta attraverso il contraddittorio ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non può spingersi sino a consentire una regolarizzazione postuma che svuoti l’onere di allegazione originario, dovendo essere valutata dall’amministrazione in base al canone di leale collaborazione e alla gravità delle irregolarità riscontrate.

Quanto alla censura sui pretesi requisiti aggiuntivi, la Corte ritiene legittima la richiesta di documentazione tecnica volta a comprovare il rispetto delle norme di sicurezza e igiene, trattandosi di profili direttamente discendenti dall’art. 1, comma 4, l. n. 62/2000 che esige la disponibilità di locali conformi alle norme vigenti. Il punto 3.6 del D.M. n. 83/2008 si limita a precisare gli elementi documentali necessari per un controllo oggettivo, senza introdurre obblighi ulteriori, e il riferimento alla capienza in relazione al numero degli alunni costituisce criterio ragionevole di verifica.

Con riguardo ai requisiti morali, richiamato l’art. 353 d.lgs. n. 297/1994, il Collegio ritiene che la mancanza di dichiarazione dei precedenti penali integri un autonomo e assorbente motivo di diniego. Il mutamento del legale rappresentante comunicato il 23 giugno 2025, a ridosso del termine del 30 giugno, risulta ininfluente perché riferito a un ente gestore apparentemente diverso e privo di documentazione societaria comprovante la successione e l’integrazione delle dichiarazioni rese.

Il diniego risulta infine sorretto da motivazione adeguata: non sussiste l’obbligo di confutazione analitica delle controdeduzioni dell’interessato, e le carenze documentali – in particolare la certificazione igienico-sanitaria generica e risalente e l’assenza di documentazione sull’agibilità – sono rimaste insanate anche all’esito del contraddittorio procedimentale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia e la sostanziale assenza di attività difensiva erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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