Whistleblowing: la tutela non esclude segnalazioni con interesse personale (TAR Lazio n. 12926 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 non richiede che la segnalazione avvenga nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione: le tutele trovano applicazione anche quando l’interesse all’integrità della p.a. coincide o si accompagna con l’interesse privato del segnalante. Non rilevano i motivi personali che hanno indotto alla segnalazione, salvo che questa risulti del tutto strumentale e finalizzata solo a generare pressioni sul datore di lavoro. È sufficiente che il segnalante nutra un ragionevole e putativo convincimento della rilevanza di quanto segnalato. L’art. 54-bis, comma 7, introduce una presunzione di ritorsività delle misure penalizzanti successive alla segnalazione, con inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare che la misura è motivata da ragioni estranee alla segnalazione.
Il Fatto
Una dirigente scolastica ha impugnato la delibera ANAC n. 587 del 16 dicembre 2024, con cui l’Autorità le aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 54-bis, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 per condotte ritorsive poste in essere nei confronti di un dipendente segnalante. La dirigente contestava, in particolare, che il dipendente non potesse essere qualificato come whistleblower, poiché le irregolarità segnalate non integravano illeciti e i rapporti tra i due erano conflittuali, evidenziando un interesse personale alla segnalazione. Contestava inoltre la natura ritorsiva della mancata nomina del segnalante a DSGA facente funzioni, sostenendo che la scelta era stata guidata da un criterio oggettivo e che l’onere di provare la ritorsione non gravava su di lei.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto che le condotte segnalate dal dipendente – riferite a presunte anomalie nella gestione dei finanziamenti pubblici, emissione di mandati di pagamento senza giustificativi e falsa attestazione di copertura finanziaria – fossero astrattamente idonee a ledere il buon andamento dell’attività amministrativa, rientrando nella nozione di condotta illecita delineata dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 469/2021. La mancata approvazione del conto consuntivo da parte del Collegio dei Revisori ha confermato la fondatezza delle segnalazioni.
Il Collegio ha poi escluso che i motivi personali del segnalante possano privarlo della tutela, richiamando la giurisprudenza della Sezione (TAR Lazio, sez. I quater, 7 gennaio 2023, n. 236) e il considerando (32) della direttiva (UE) 2019/1937, secondo cui i motivi che hanno indotto alla segnalazione sono irrilevanti ai fini della protezione.
Sull’onere della prova, il TAR ha evidenziato che l’art. 54-bis, comma 7 pone a carico dell’amministrazione la dimostrazione che la misura non è ritorsiva, coerentemente con la presunzione di cui al considerando (93) della direttiva. Nel procedimento sanzionatorio ANAC è sufficiente un impianto probatorio presuntivo basato su circostanze di tempo e luogo, sulla conoscenza della segnalazione da parte del segnalato e sulla devianza da moduli procedimentali tipici.
Quanto al secondo motivo di ricorso, il TAR ha respinto la tesi della ricorrente sull’utilizzo della graduatoria dei perdenti posto per la nomina del DSGA, osservando che tale criterio non trova fondamento nel CCNI e che l’interpello all’Ispettorato della Funzione Pubblica ha confermato l’irregolarità di tale scelta. La censura dell’ANAC non integra una sostituzione all’autorità giudiziaria, ma costituisce la verifica delle ragioni giustificatrici addotte dalla dirigente per superare la presunzione di ritorsività.
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Nota della Redazione
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