Diniego di autorizzazione biocida: il mancato riesame della proroga rende illegittimo il rigetto (TAR Lazio n. 12867 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di proroga del termine di 180 giorni, previsto dall’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 528/2012 per la trasmissione delle informazioni supplementari richieste in sede di valutazione di una domanda di autorizzazione di un biocida, non può essere rigettata senza un’adeguata e specifica motivazione. L’Amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’ulteriore periodo, tenendo conto della natura dei dati richiesti e delle circostanze eccezionali addotte dal richiedente, quali l’indisponibilità immediata dei laboratori di analisi e la necessità di eseguire prove la cui durata eccede il termine ordinario. Il diniego di proroga che non confuti ragionevolmente le argomentazioni e la documentazione prodotta dall’istante, dimostrative della diligenza profusa, è illegittimo per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
Il Fatto
La società ricorrente, che commercializza da oltre sedici anni un prodotto biocida, ne chiedeva l’autorizzazione nazionale ai sensi degli artt. 29 e 30 del Regolamento UE n. 528/2012. Dopo un primo deposito del dossier e una richiesta di integrazione documentale risalente al 2017, l’Amministrazione comunicava solo nell’ottobre 2024 di aver completato la valutazione, assegnando un termine di 180 giorni per fornire chiarimenti e aggiornare gli studi.
La società conferiva incarichi a diversi laboratori per l’esecuzione dei test richiesti, riuscendo a completarne tredici su diciotto entro la scadenza. Avendo necessità di un termine maggiore per i cinque test rimanenti, presentava istanza di proroga il giorno prima della scadenza, offrendo la documentazione mancante entro una data successiva. Il Ministero non rispondeva all’istanza e, dopo le osservazioni della società, rigettava la domanda di autorizzazione. La società impugnava il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la cornice normativa di riferimento, evidenziando come l’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 528/2012 sospenda il periodo di valutazione di 365 giorni per un massimo di 180 giorni, salvo che un termine maggiore sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. Il Collegio ha quindi verificato se il diniego di proroga opposto dall’Amministrazione risultasse illogico o non sufficientemente giustificato alla luce delle circostanze del caso concreto.
La sentenza ha valorizzato il dato temporale: l’Amministrazione si era pronunciata a distanza di circa cinque anni dal completamento del dossier, e il progresso scientifico aveva reso necessaria una nuova e approfondita esecuzione dei test, rendendo in larga parte inutile l’attività svolta dalla società nel 2017. Tale elemento, ad avviso del Collegio, imponeva una valutazione particolare della richiesta di proroga.
Quanto alla diligenza della società, la Corte ha rilevato che gli incarichi ai laboratori erano stati conferiti in un termine congruo rispetto alla richiesta di integrazione e non a ridosso della scadenza, circostanza che escludeva il carattere pretestuoso o dilatorio dell’istanza. Inoltre, la natura di alcuni test, la cui esecuzione richiedeva fino a otto-dodici mesi, e l’indisponibilità immediata di laboratori capaci di effettuarli, integravano le circostanze eccezionali previste dalla norma.
Il Tribunale ha infine rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito elementi per confutare la veridicità dell’indisponibilità dei laboratori né la superfluità dei test di durata superiore ai 180 giorni. Il mancato riesame delle condizioni per la concessione della proroga ha reso illegittimo il diniego, per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, con conseguente annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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