Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici dopo il pagamento del 25% (TAR Lazio n. 12803 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, configura una causa di cessazione della materia del contendere rispetto ai giudizi promossi avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. L’effetto estintivo dell’obbligazione e la conseguente preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale conseguono all’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti impugnati. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al giudice adito del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione o Provincia autonoma interessata.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione provinciale di Bolzano e i relativi atti ministeriali con cui era stato accertato il superamento del tetto di spesa e definiti gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018. In pendenza del giudizio è intervenuta la disciplina transattiva di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha ridotto al 25% l’importo dovuto dalle aziende fornitrici, condizionando l’estinzione dell’obbligazione all’integrale versamento della quota ridotta nel termine di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, pur trovando fondamento normativo nell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, non può essere pronunciata d’ufficio, richiedendo invece la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto.
Tale comunicazione è intervenuta nella specie: la Provincia Autonoma di Bolzano, con memoria del 10 giugno 2026, ha confermato l’avvenuto pagamento da parte della società ricorrente del 25% degli importi richiesti a titolo di ripiano. La circostanza ha integrato la condizione prevista dalla norma, rendendo improcedibile la domanda di annullamento e imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha altresì valorizzato la finalità della disciplina sopravvenuta, volta a definire in via transattiva il contenzioso in materia di payback, precludendo alle aziende che abbiano versato la quota ridotta ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione e della natura sopravvenuta della causa di definizione del giudizio.
Nota della Redazione
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