Rudere ricostruibile come ristrutturazione, non serve il piano di recupero (TAR Liguria n. 536 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella nozione di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 anche la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché la preesistente consistenza risulti dimostrata mediante indagine tecnica fondata su dati certi ed obiettivi e, per gli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi volumetrici. La piena conoscenza del provvedimento ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. coincide con la percezione della sua esistenza e lesività, salva la prova contraria; la propotazione di motivi aggiunti non sana la tardività dell’impugnativa avverso l’atto presupposto. La ristrutturazione che non comporti alterazioni dell’involucro né incrementi volumetrici è ristrutturazione semplice, non subordinata alla previa approvazione del piano di recupero. L’obbligo di dotazione di parcheggi non ricorre per gli interventi di ristrutturazione, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.
Il Fatto
Il proprietario di alcune unità immobiliari in un comune ligure impugnava l’autorizzazione paesaggistica e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire e la determina conclusiva della pratica SUAP, con cui il Comune aveva assentito la ristrutturazione di due fabbricati adibiti a magazzino con cambio di destinazione d’uso in locale per somministrazione di alimenti e bevande. Il ricorrente deduceva che l’intervento su uno dei fabbricati, ridotto allo stato di rudere, andasse qualificato come nuova costruzione, non essendo dimostrata la consistenza originaria dell’edificio; e che per l’altro, comunque, mancasse la prova dello stato legittimo antecedente al 1942 ai sensi dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001. Contestava, altresì, la mancata previsione di un piano di recupero, il difetto di motivazione e l’omessa indicazione di parcheggi pertinenziali.
Il Comune, la Soprintendenza e i controinteressati si costituivano in giudizio, eccependo la tardività del ricorso introduttivo e, nel merito, l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso introduttivo avverso l’autorizzazione paesaggistica, applicando il principio per cui il dies a quo del termine di decadenza decorre dalla piena conoscenza dell’atto, ossia dalla percezione della sua esistenza e della sua lesività, e non dalla formale ostensione del testo ad istanza di parte. Nel caso di specie, i ricorrenti, già intervenuti nel procedimento, avevano avuto piena conoscenza del titolo paesistico nell’agosto 2024, avendone chiesto copia al Comune; il ricorso, notificato solo nel marzo 2025, era quindi tardivo. Il Tribunale ha esteso la declaratoria di irricevibilità al ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui deduceva l’illegittimità derivata della determina SUAP dal titolo paesistico presupposto.
Nel merito delle restanti censure, la sentenza ha chiarito che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, nel testo novellato dal d.l. n. 69/2013, la ricostruzione di edifici diruti costituisce ristrutturazione edilizia quando la consistenza originaria sia desumibile da documentazione fotografica, aerofotogrammetrie o mappe catastali, che consentano di delinearne gli elementi essenziali con sufficiente grado di sicurezza. Nel caso concreto, i controinteressati hanno dimostrato, tramite fotografie storiche e una perizia di fotointerpretazione su ripresa aerea del 1937, che entrambi i fabbricati esistevano anteriormente alla legge urbanistica n. 1150/1942; la mancata rappresentazione del fabbricato n. 2 nella mappa catastale del 1952 è stata, correttamente, valorizzata nel senso che l’edificio era già in rovina a quella data.
Quanto alla disciplina urbanistica comunale, l’art. 41 delle N.T.A. del P.R.G. subordina la ristrutturazione composita (quella con alterazioni o incrementi volumetrici) alla previa approvazione del piano di recupero; l’intervento assentito, invece, è qualificato come ristrutturazione semplice, in quanto privo di incrementi di superfici e volumi e limitato, per il fabbricato diruto, alla riedificazione della copertura e al ripristino delle murature perimetrali con i medesimi materiali e tecniche tradizionali prescritti dall’autorizzazione paesaggistica. Ne deriva che il titolo edilizio ben poteva essere rilasciato senza piano di recupero.
Il Tribunale ha altresì escluso l’obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali, trattandosi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, non di nuova costruzione, in assenza di norme di piano che lo prescrivano; ha infine ritenuto congrua la motivazione del provvedimento finale rispetto alle osservazioni procedimentali, in quanto la valutazione delle memorie partecipative non richiede una confutazione analitica, e ha ravvisato la natura vincolata del potere esercitato ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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