Contributi selettivi per il cinema: il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della Commissione non può sostituirsi al merito (TAR Lazio n. 12626 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella riedizione del potere valutativo disposta in esecuzione di una sentenza di annullamento, l’Amministrazione deve procedere alla previa determinazione di criteri e sottocriteri, con i relativi pesi e sottopesi, e successivamente valutare i progetti in concorso in modo circostanziato e motivato. La suddivisione della Commissione di esperti in sottocommissioni di cinque membri, nell’ambito di un collegio complessivamente composto da quindici esperti, non viola l’art. 26 della legge n. 220/2016. La valutazione espressa dalla Commissione, connotata da discrezionalità tecnica, è insindacabile nel merito dal giudice amministrativo, che può censurarla solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o errore di fatto. I giudizi dei singoli commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale, sicché la verbalizzazione del solo punteggio complessivo non integra un vizio procedurale. La mancata presenza in Commissione di esperti della materia specifica dell’opera non costituisce violazione del principio di pluralismo, che attiene alla composizione eterogenea del collegio e non alla specializzazione settoriale.
Il Fatto
La ditta individuale produttrice di un documentario sul mondo della boxe presentava domanda per i contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge n. 220/2016 per l’anno 2020, ma non si collocava in posizione utile nella graduatoria finale. A seguito dell’accoglimento del primo ricorso da parte del TAR Lazio con sentenza del 2024, l’Amministrazione, in ottemperanza, disponeva la riedizione della valutazione. La Commissione di esperti, in composizione diversa, predeterminava i criteri e attribuiva al progetto un punteggio complessivo di 41 punti, collocandolo al settantunesimo posto della graduatoria, ancora una volta non utile. La società proponeva un nuovo ricorso, affidato a tre motivi: illegittima composizione della Commissione per applicazione della normativa sopravvenuta, carenza di motivazione e di verbalizzazione dei lavori, manifesta irragionevolezza della valutazione comparativa. Il Ministero della cultura si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la suddivisione della Commissione in tre sottocommissioni di cinque membri era già prevista dalla normativa secondaria vigente all’epoca del bando del 2020, con i decreti ministeriali n. 523/2019 e n. 564/2019, sicché alcuna illegittima applicazione retroattiva della riforma introdotta dalla legge n. 207/2024 era configurabile. La composizione complessiva del collegio restava infatti di quindici esperti, come prescritto dalla legge Cinema nella formulazione vigente ratione temporis.
Sull’asserita carenza di un esperto di cultura sportiva, il Tribunale ha precisato che l’art. 26, comma 2, della legge n. 220/2016 richiede esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, non già nella materia trattata dall’opera. Il principio del pluralismo, evocato dalla ricorrente, attiene alla garanzia organizzativa della composizione eterogenea del collegio, non alla specializzazione settoriale dei suoi membri, che non è requisito richiesto né dalla legge né dagli atti applicativi.
In relazione al deficit motivazionale, il giudice ha rilevato che la Commissione, nella riunione di insediamento, aveva determinato criteri e sottocriteri con i relativi pesi, e che il punteggio assegnato al progetto era supportato da una valutazione discorsiva circostanziata, rispettosa dell’onere di motivazione rafforzato imposto dalla sentenza di ottemperanza. La mancata verbalizzazione dei singoli apporti individuali non integrava alcun vizio, essendo i giudizi stati espressi all’unanimità e dovendosi ritenere le valutazioni dei commissari assorbite nella decisione collegiale finale, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dell’Adunanza plenaria.
Quanto alla pretesa irragionevolezza della valutazione, il Collegio ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione, potendo censurare solo profili di manifesta illogicità o errore di fatto, non ravvisabili nel caso di specie. Il richiamo a precedenti esclusioni di altre opere della stessa autrice è stato ritenuto inconferente, trattandosi di valutazioni autonome relative a progetti diversi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma definitiva dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensazione delle spese di lite nei confronti del Ministero, in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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