Esclusione dal reclutamento straordinario dei dirigenti scolastici: legittimo il criterio del contenzioso pendente (TAR Lazio n. 12518 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 51 e 97 Cost. sollevata avverso la disciplina di cui all’art. 5, co. 11-quinquies e ss., del D.L. n. 198/2022 (conv. L. n. 14/2023), nella parte in cui riserva l’accesso al reclutamento straordinario dei dirigenti scolastici ai candidati che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un contenzioso giurisdizionale pendente per il mancato superamento delle prove del concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 1259/2017. Il criterio del contenzioso pendente costituisce un requisito oggettivo, ragionevole e non arbitrario, in quanto funzionale a dare definitiva soluzione al contenzioso amministrativo e ad assicurare la copertura dei posti vacanti, evitando gli effetti di un contenzioso di massa. La compressione del principio del pubblico concorso e del diritto di accesso ai pubblici uffici è proporzionata e sorretta da finalità di certezza dei rapporti giuridici e di buon andamento della P.A., secondo il bilanciamento già operato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il Fatto

I ricorrenti, partecipanti al concorso per il reclutamento di personale dirigenziale scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 2017, non avevano superato le prove scritte e non avevano impugnato gli esiti, a differenza di altri candidati che avevano invece proposto ricorso. A seguito dell’annullamento del concorso da parte del TAR Lazio e della successiva riforma del Consiglio di Stato, il legislatore ha introdotto una procedura straordinaria di reclutamento, riservata a coloro che, alla data del 28 febbraio 2023, avessero un giudizio pendente avverso le prove del concorso.

I ricorrenti, esclusi da tale procedura per carenza del requisito del contenzioso pendente, hanno impugnato gli atti applicativi, deducendo la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e l’illegittimità del criterio selettivo, ritenuto irragionevolmente discriminatorio in quanto ancorato a una condotta processuale e non al merito delle prove.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso la necessità di rimettere la questione alla Corte costituzionale, ritenendo la censura manifestamente infondata. Il criterio del contenzioso pendente è stato qualificato come un requisito oggettivo, non incidente sui requisiti di accesso alla procedura, ma volto a delimitare la platea dei legittimati nell’ambito di una procedura eccezionale e straordinaria.

La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e logica, in quanto finalizzata ad assicurare la copertura dei posti vacanti e a evitare i potenziali effetti del contenzioso pendente avverso la graduatoria del precedente concorso. Il legislatore ha inteso riservare l’accesso alla procedura selettiva a quella platea di soggetti la cui posizione giuridica fosse controversa a una data determinata, coincidente con il termine di conversione del decreto-legge.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 51 Cost., il Collegio ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui è consentito prevedere procedure riservate a determinate categorie, potendo il principio del pubblico concorso essere temperato nel bilanciamento con esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di sopperimento a carenze di organico. La compressione del diritto di accesso al pubblico impiego è stata ritenuta non irragionevole, in quanto il contenzioso di massa sul concorso del 2017 era caratterizzato da una consistenza tale da rendere problematica la programmazione del servizio e da aumentare il fenomeno delle reggenze.

La Corte ha infine dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per la sola posizione del ricorrente che aveva rinunciato al ricorso, e lo ha respinto nel merito per tutti gli altri, compensando le spese di lite per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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