Rigetto della cittadinanza per precedenti penali del nucleo familiare, anche estinti (TAR Lazio n. 12237 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione ha natura discrezionale e prognostica, estendendosi ai precedenti penali del richiedente e del nucleo familiare di riferimento, apprezzati in modo globale e sintetico quali indicatori dell’indole e dell’affidabilità dell’aspirante cittadino. Il mero decorso del tempo, anche oltre il decennio, e l’estinzione del reato per pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. non escludono la rilevanza amministrativa del fatto storico, valutabile su un piano autonomo e differente rispetto all’accertamento della responsabilità penale. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda è di per sé suscettibile di determinare la reiezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa della mancata compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 16 luglio 2022. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza con decreto del 2 aprile 2025, rilevando a suo carico un decreto penale del G.I.P. di Pordenone del 2013 per il reato di furto in concorso e violazione delle norme sull’immigrazione, nonché, a carico del coniuge, ulteriori precedenti per guida in stato di ebbrezza e per gli stessi reati di furto in concorso.
La ricorrente aveva impugnato il diniego, deducendo la violazione dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto d’istruttoria, nonché l’illogicità della motivazione per avere l’Amministrazione considerato reati estinti per intervenuto pagamento della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come l’Amministrazione abbia legittimamente esercitato la propria discrezionalità, valutando in modo non manifestamente illogico la situazione complessiva della richiedente. I precedenti penali, propri e del coniuge, integrano indicatori di una tendenza caratteriale difforme dai valori fondamentali della comunità, quali il patrimonio privato e l’incolumità pubblica, assumendo rilievo nel giudizio prognostico sulla significatività della personalità dell’aspirante cittadina.
Quanto alla dedotta risalenza dei fatti, il Collegio ha richiamato il principio per cui il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a escludere la portata offensiva del fatto criminoso, ponendosi lo scrutinio amministrativo su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione penale, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, 15.02.2019, n. 802. La valutazione dell’Amministrazione non è atomistica, ma globale e sintetica, trattandosi di un giudizio “d’impatto” sulla condotta complessiva del richiedente e del nucleo familiare, secondo la giurisprudenza della stessa Sezione.
Il Tribunale ha poi escluso la violazione del principio di personalità della responsabilità penale: il diniego non estende le conseguenze penali dei reati del coniuge, ma impedisce che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, anche in considerazione del fatto che il reato di furto in concorso, punito con la reclusione nel massimo edittale superiore alla soglia dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, rientra nell’area dei reati immediatamente ostativi.
Con riguardo all’estinzione dei reati, il Collegio ha precisato che la pluriqualificazione del fatto giuridico consente di valutare negativamente le risultanze fattuali della vicenda penale anche a prescindere dagli esiti processuali: i comportamenti addebitati permangono quali fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali. La dichiarazione non veritiera resa in sede di domanda conferma, altresì, la mancata compiuta integrazione e l’interruzione del rapporto di fiducia con le Istituzioni, legittimando la reiezione anche ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso che la stabile occupazione e l’inserimento sociale della ricorrente, quali requisiti ordinari per il soggiorno legale, possano integrare meriti speciali, trattandosi solo delle condizioni minime per la presentazione dell’istanza. Il diniego risulta pertanto sorretto da un’adeguata motivazione, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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