Il payback dispositivi medici è legittimo e gli atti regionali di ripiano vanno dinanzi al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12231 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback per i dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, è costituzionalmente legittimo: la misura è ragionevole e proporzionata, non viola il principio di irretroattività né lede l’affidamento, poiché l’obbligo di ripiano era già noto alle imprese sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali. Gli atti regionali e provinciali, con cui si definisce l’elenco delle aziende fornitrici e si quantifica l’importo dovuto, costituiscono attività meramente attuativo-esecutiva, priva di discrezionalità e non implicante spendita di potere autoritativo. Le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, e non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato, con atto di trasposizione del ricorso straordinario, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 che hanno dato attuazione al sistema del payback per gli anni 2015-2018, nonché i consequenziali atti regionali della Regione Toscana, tra cui il decreto di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e la quantificazione degli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema, lamentando la violazione del legittimo affidamento e della normativa sui contratti pubblici, chiedendo la rimessione alla Corte di giustizia e la sollevazione della questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è stato accolto in sede cautelare dal TAR, che ha successivamente trattato il merito all’udienza straordinaria di smaltimento, dando avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità per profili attinenti alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici è stato introdotto dall’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e fissato al 4,4% del fabbisogno sanitario standard, mentre l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano, crescente nel tempo dal 40% del 2015 al 50% del 2017. Solo con il comma 9-bis dello stesso articolo (introdotto dal d.l. n. 115/2022) le Regioni sono state incaricate di definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, previa verifica della documentazione contabile e a seguito dell’adozione delle linee guida ministeriali. Il Collegio ha quindi richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha dichiarato legittimo il meccanismo del payback quale contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost., nonché la successiva sentenza che ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48% della quota.
Quanto alle censure relative agli atti statali, il Tribunale le ha ritenute infondate. Ha evidenziato che la società ricorrente, come tutte le imprese del settore, era già edotta sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, ben potendo orientare la propria condotta secondo ordinaria diligenza. La circostanza che la quantificazione regionale del tetto sia avvenuta solo nel 2019 non rileva, poiché la misura era identica a quella nazionale già nota. La Corte ha richiamato i propri precedenti (sentt. nn. 11550 e 23728 del 2025 e nn. 471, 2672 e 3694 del 2026), confermati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 722/2026, da cui non ha ritenuto di discostarsi.
Per quanto concerne invece l’impugnazione degli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha osservato che l’attività demandata alle Regioni è meramente tecnico-contabile e riepilogativa: verificare la coerenza del fatturato, definire l’elenco delle aziende e indicare gli importi dovuti, senza alcun margine di discrezionalità. Si tratta di un’attività interamente vincolata, in cui la Regione si limita ad applicare matematicamente percentuali fissate ex lege a dati contabili certificati. Il rapporto che si instaura è pertanto di natura obbligatoria, involgente un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo e non un interesse legittimo: trova applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia in cui l’amministrazione eserciti un’attività vincolata, senza spendita di potere autoritativo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per la parte concernente gli atti regionali, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e rigettato nel merito per la restante parte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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