Il silenzio-inadempimento sul riconoscimento dei titoli esteri e il termine di quattro mesi (TAR Lazio n. 12235 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, la presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del relativo termine senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra gli estremi dell’obbligo di provvedere. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è pari a quattro mesi, derivante dalla combinazione del termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e di quello di tre mesi per la decisione, come previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. La scadenza di tale termine, senza che sia stata richiesta alcuna integrazione documentale, determina il perfezionarsi dell’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Una docente, in possesso di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza in data 28 ottobre 2025 finalizzata al riconoscimento del titolo stesso, indispensabile per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Decorso inutilmente il termine di legge senza che il procedimento di riconoscimento si concludesse, la ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, deducendo l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come per la sussistenza dell’obbligo di provvedere sia necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza, cui non abbia fatto seguito alcun pronunciamento nel termine di legge. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati, essendo l’Amministrazione rimasta inerte di fronte alla domanda presentata.
Nel ricostruire il quadro normativo, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 e la legge n. 241/1990, rilevando come il termine complessivo per la conclusione del procedimento non possa eccedere il periodo di quattro mesi dalla presentazione della domanda. In particolare, il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione, sommato a quello di tre mesi per l’adozione della decisione, rappresenta il limite massimo entro cui l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
Accertato che il Ministero non aveva richiesto alcuna integrazione documentale, il Tribunale ha ravvisato il silenzio-inadempimento, disponendo l’obbligo di provvedere entro centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi novanta giorni.
Nell’esecuzione del provvedimento, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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