Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo la verificazione favorevole (TAR Lazio n. 11885 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte ricorrente, in considerazione dell’esito favorevole dell’organismo verificatore, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Tale esito processuale non preclude al giudice di pronunciarsi sulle spese di verificazione, disponendone la ripartizione tra le parti in ragione del concreto svolgimento del giudizio e dell’esito dell’accertamento tecnico disposto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale del 06 dicembre 2023 con il quale la commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo aveva dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Con successivi motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa al decreto di approvazione delle graduatorie finali del 30 aprile 2024.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una verificazione volta ad accertare i presupposti dell’idoneità psicofisica del candidato. L’organismo verificatore concludeva per l’idoneità dell’interessato, quantificando le proprie spese nella somma complessiva di Euro 500,00.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dal difensore di parte ricorrente in data 14 maggio 2026, con la quale veniva rappresentata la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della particolarità dell’esito del giudizio, non riconducibile ad una soccombenza in senso tecnico.
Con riferimento alle spese di verificazione, quantificate in Euro 500,00, il Collegio ne ha disposto la ripartizione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte. Tale statuizione trova fondamento nella circostanza che l’esito dell’accertamento tecnico, favorevole al ricorrente, ha tuttavia reso evidente l’infondatezza della valutazione di inidoneità originariamente adottata dall’Amministrazione, giustificando l’assoggettamento di entrambe le parti alla contribuzione delle spese dell’attività istruttoria.
La decisione si inserisce nel solco del potere del giudice amministrativo di regolare il carico delle spese processuali anche in esito ad una declaratoria di rito, operando una valutazione complessiva dell’andamento del giudizio e degli esiti dell’istruttoria disposta.
Nota della Redazione
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