Riconoscimento titolo sostegno estero e comparazione in concreto (Cons. Stato n. 5815 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in altro Stato membro non presuppone l’identità dei percorsi formativi, ma richiede una comparazione in concreto tra la formazione estera e quella prevista dall’ordinamento nazionale. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se affetta da illogicità o difetto istruttorio. Ove dal raffronto emergano differenze incolmabili, il diniego costituisce atto dovuto e vincolato, non residuando margine per un esito diverso né per l’imposizione di misure compensative, la cui previsione resta una facoltà dell’autorità competente e non un obbligo. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non inficia il provvedimento quando il procedimento sia integralmente disciplinato dalla normativa speciale e l’esito sfavorevole sia comunque predeterminato dall’assenza dei presupposti.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di un docente avverso il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento di un titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno scolastico, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Il diniego si fondava su due argomenti: la mancanza di valore abilitante del titolo estero in Romania e, in ogni caso, l’esito della comparazione tra il percorso formativo nazionale e quello rumeno, caratterizzato da differenze ritenute incolmabili. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, ravvisando un difetto di contraddittorio procedimentale e di istruttoria, oltre a una motivazione inadeguata sulla diversità dei percorsi. Il Ministero ha proposto appello, contestando tutti i capi della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e riforma la sentenza di primo grado, confermando il diniego. Il percorso argomentativo poggia sull’orientamento unanime della Sezione, richiamato mediante numerosi precedenti del 2024 e del 2025, alle cui argomentazioni la decisione dichiara di rinviare integralmente.
Il punto centrale riguarda la necessità del titolo di abilitazione. Il Collegio ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno possa discendere un effetto abilitante in Italia. L’istante non aveva prodotto alcun attestato conforme alla direttiva 2005/36/CE, rilasciato dal competente Ministero rumeno, ma solo un attestato di formazione professionale conseguito nell’ambito di un programma postuniversitario erogato da un’università.
Anche a prescindere da tale rilievo, il Ministero ha comunque eseguito la comparazione in concreto tra il percorso previsto dal DM 30-9-2011 e quello seguito in Romania. Il confronto, analitico e supportato da parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha evidenziato incolmabili differenze: assenza di modulazione per ordine e grado di scuola, carenza di laboratori differenziati, mancanza di tirocinio documentato, strutturazione su insegnamenti di carattere generale. Tali risultanze non sono state efficacemente smentite dal TAR né dall’appellato.
Il Collegio chiarisce poi la portata dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria. Quest’ultima non ha inteso riconoscere in modo indiscriminato i titoli esteri, ma ha ribadito l’obbligo di valutare le domande secondo le disposizioni generali del TFUE. Il diritto dell’Unione richiede il riconoscimento solo quando le qualifiche attestate corrispondano a quelle richieste; in presenza di corrispondenza parziale lo Stato può pretendere la dimostrazione delle conoscenze mancanti, mentre il ricorso alle misure compensative resta subordinato alla natura colmabile delle differenze.
Il Collegio esclude la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, poiché la questione è stata decisa dalla Corte di giustizia UE con sentenza del 20 novembre 2025, nel senso che gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di prendere in considerazione un titolo privo di carattere ufficiale nello Stato di origine, ed è comunque irrilevante perché il Ministero ha svolto la comparazione in concreto. Da ciò discende che il preavviso di diniego non avrebbe mutato l’esito e che il provvedimento costituisce atto dovuto e vincolato. Le spese del doppio grado sono compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.