Abilitazione scientifica nazionale: l’ultimo autore nei lavori in collaborazione non è un demerito (TAR Lazio n. 11398 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità al conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale è illegittimo per difetto di motivazione allorché la Commissione valuti negativamente il ruolo di ultimo autore nei lavori in collaborazione, senza considerare che tale posizione, nella prassi accademica, coincide sovente con quella di autore corrispondente e costituisce indice di un apporto preminente alla ricerca. La necessaria motivazione del giudizio di merito impone alla Commissione di verificare l’effettivo contributo del candidato anche attraverso le dichiarazioni di authorship, e di dare conto di tale verifica nel provvedimento finale.
Il Fatto
Un professore associato ha impugnato il giudizio di non idoneità all’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia nel settore concorsuale 07/G1 “Scienze e Tecnologie Animali”, all’esito della procedura bandita con D.D. 553/2021. La Commissione, con voto unanime, aveva ritenuto la produzione scientifica del candidato non adeguata a un profilo di prima fascia, rilevando in particolare che il ricorrente non compariva mai come primo autore né come corresponding author risultando, in nove casi, ultimo autore. Nel corso del giudizio il candidato ha conseguito l’abilitazione in un successivo procedimento, ma ha manifestato il permanere dell’interesse all’annullamento del primo giudizio a fini ripristinatori, morali e professionali.
La Motivazione della Corte
Richiamato il quadro normativo di cui alla legge n. 240/2010, al D.P.R. n. 95/2016 e al D.M. n. 120/2016, il Collegio osserva che la valutazione della Commissione si articola tra fasi di verifica di requisiti oggettivi e fasi di valutazione della maturità scientifica, affidata alla discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche.
Nel caso di specie, la Commissione ha fondato il giudizio negativo sull’assunto che il candidato non figurasse mai nei lavori in collaborazione come primo autore o corresponding author, e che fosse ultimo autore in nove casi. Il TAR rileva che tale posizione, lungi dal costituire un demerito, individua nella consuetudine accademica proprio la figura dell’autore corrispondente, che ha guidato il gruppo di ricerca e assunto la responsabilità della comunicazione con la rivista. L’errore motivazionale è evidente: l’essere ultimo autore rappresenta una nota positiva in virtù della possibile correlazione con il ruolo di corresponding author.
La carenza istruttoria e motivazionale è confermata dal fatto che, in presenza di un dubbio sul contributo effettivo del candidato, la Commissione avrebbe dovuto verificare il ruolo attraverso le dichiarazioni di authorship presenti in calce alle pubblicazioni, la cui citazione nel giudizio sarebbe stata idonea a sorreggere un eventuale giudizio negativo.
Il Collegio annulla quindi il giudizio impugnato per illegittimità dell’impianto motivazionale, senza disporre il riesame della domanda, in quanto il sopravvenuto conseguimento dell’abilitazione nel medesimo settore concorsuale costituisce misura integralmente satisfattiva dell’interesse al bene della vita sotteso all’azione. La condanna alle spese segue la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.