Ottemperanza per crediti retributivi del personale scolastico: TAR condanna il Ministero e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2984 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto di un lavoratore scolastico alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. La pubblica amministrazione, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda in via sostitutiva, senza diritto a compenso trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente, lavoratrice del comparto scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 338 del 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento della somma di euro 7.966,04 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relativa a diversi anni scolastici, oltre interessi legali.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa vantata dalla ricorrente risultava adeguatamente documentata e l’amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo azionato.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza al giudicato, ordinando all’amministrazione di darvi completa esecuzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente dallo stesso delegato, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Quanto al compenso del Commissario, il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun emolumento.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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