Ordine di demolizione in zona vincolata e scelta della sanzione demolitoria (Cons. Stato n. 6370 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a regime di inedificabilità assoluta, la scelta dell’amministrazione di irrogare la sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria è legittima e adeguatamente motivata quando il parere della Commissione edilizia integrata descriva in modo sintetico ma sufficiente le opere, il contesto di pregio in cui si collocano e il loro impatto visivo. La motivazione per relationem dell’ordine di demolizione rispetto a detto parere soddisfa i requisiti dell’art. 3 della l. n. 241/1990. La repressione dell’abuso edilizio costituisce attività vincolata e l’ordine di demolizione è atto dovuto, dotato di motivazione adeguata nella descrizione delle opere e della loro abusività. L’eventuale presenza di altri abusi non repressi non compromette la legittimità del provvedimento, né può giustificare l’incremento del pregiudizio al bene tutelato.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di un terreno sito in fascia costiera, sul quale la dante causa aveva realizzato manufatti in difetto di preventive abilitazioni edilizie, destinati all’attività di stabilimento balneare e parcheggio. Per tali opere era stata presentata istanza di accertamento di conformità ex art. 13 della l. n. 47/1985.

Il Comune, recependo il parere negativo della Commissione edilizia integrata, accertava l’incompatibilità delle opere con il contesto paesaggistico-ambientale e ne ingiungeva la demolizione, rigettando la successiva istanza di riesame volta a ottenere l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta due gruppi di censure. Il primo investe il dedotto difetto di motivazione del parere paesaggistico e della determinazione comunale che lo ha recepito. Il Collegio ritiene la doglianza smentita dalla lettura degli atti: la Commissione ha evidenziato che le opere ricadono nella fascia dei trecento metri dal mare e in quella dei centocinquanta metri dal fossato, ove è prescritta l’inedificabilità assoluta, e ha sottolineato la dequalificante tipologia edilizia e dei materiali, nonché il livellamento della duna sabbiosa sostituita da piazzali in pietrame.

Il contrasto con il contesto tutelato, osserva la Corte, è concreto e si fonda su elementi specifici: la natura degli interventi, la tipologia dei materiali e la consistenza delle opere. La motivazione, pur sintetica, espone le ragioni degli atti e consente al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, rendendo possibile la difesa e il sindacato giurisdizionale.

Quanto alla doglianza sulla mancata considerazione di altri immobili presenti in loco, il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui il legittimo operato amministrativo non è compromesso da precedenti illegittimità in situazioni analoghe, né queste possono giustificare l’aggravamento del pregiudizio al bene tutelato.

Il secondo gruppo di censure contesta la scelta della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria. La Corte conferma le osservazioni del primo giudice: l’ingiunzione è motivata per relationem rispetto al parere della Commissione, che già ne richiedeva l’adozione, e la sanzione pecuniaria non sarebbe stata coerente con la gravità del pregiudizio, riparabile solo con il ripristino dello stato dei luoghi. Trattandosi di opere per le quali era già stato emanato diniego di condono, l’ordine di demolizione costituisce attività doverosa e vincolata.

La Corte esclude infine che la sanzione pecuniaria potesse tutelare l’interesse paesistico meglio di quella demolitoria, essendo le opere eseguite in zona a vincolo di inedificabilità assoluta e con materiali incompatibili con il contesto naturale. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di prime cure e condanna degli appellanti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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