Clausola di rinuncia preventiva alle azioni cautelari illegittima (TAR Lazio n. 11367 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per contrasto con l’art. 24 Cost., la clausola dello schema di convenzione che impone al subconcessionario di inserire nei rapporti con il gestore dell’area di servizio una rinuncia preventiva, indifferenziata e irrevocabile ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza. Una rinuncia alla tutela giurisdizionale non è concepibile prima della concreta lesione della situazione giuridica soggettiva, essendo riferita a rapporti futuri e a fattispecie non ancora determinate. L’annullamento delle disposizioni del Piano di ristrutturazione delle aree di servizio, disposto con efficacia ex tunc, determina l’improcedibilità delle censure rivolte avverso gli atti che ne costituiscono mera applicazione, ma non si estende alle clausole della lex specialis che integrano autonome determinazioni della stazione appaltante, le quali conservano una propria portata lesiva e richiedono uno specifico scrutinio di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la sollecitazione alla partecipazione alla procedura competitiva per l’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti, relativa ai lotti n. 223-243, e le successive lettere di invito relative ai lotti nn. 224, 226, 227, 228, 229, 231 e 233, pubblicate da Autostrade per l’Italia s.p.a. in attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di servizio, approvato con decreto interministeriale. Con sentenza di questa stessa Sezione, il Piano era stato annullato per incompetenza, riconoscendo la competenza esclusiva dell’Autorità di regolazione dei trasporti a definire gli schemi dei bandi per le subconcessioni. La ricorrente, nelle more del giudizio, aveva comunque partecipato alla procedura, venendo ammessa alla fase successiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e della parte dei motivi aggiunti rivolti avverso le disposizioni del decreto interministeriale già annullate con la sentenza n. 3254 del 2026. L’annullamento, operando con efficacia ex tunc ed erga omnes, fa venir meno l’oggetto stesso delle impugnative proposte contro gli atti che delle disposizioni caducate costituivano mera applicazione o richiamo.
La Sezione ha invece scrutinato nel merito le censure rivolte alle clausole delle lettere di invito e dello schema di convenzione che integrano autonome determinazioni della stazione appaltante. Ha ritenuto infondate le contestazioni relative al sistema di moderazione dei prezzi, osservando che il meccanismo del prezzo massimo praticabile non impone un automatico allineamento ai prezzi della rete ordinaria, poiché il parametro di confronto è incrementato del differenziale massimo liberamente offerto da ciascun concorrente, il quale riflette la propria struttura dei costi.
Ha invece accolto il motivo concernente la clausola che impone l’inserimento, nei contratti con il gestore, di una preventiva rinuncia ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza. Tale previsione, imposta unilateralmente dal concessionario, configura una rinuncia preventiva e generalizzata alla tutela giurisdizionale, incompatibile con l’art. 24 Cost., che non è suscettibile di essere esercitata prima della concreta lesione della situazione giuridica. La censura accolta non investe l’obbligo di rilascio dell’area al venir meno del rapporto, ma esclusivamente la rinuncia anticipata agli strumenti di tutela. La soccombenza reciproca ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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