Abilitazione scientifica nazionale: il mancato possesso dei titoli va motivato senza integrazioni ex post (TAR Lazio n. 11147 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei titoli per l’abilitazione scientifica nazionale è illegittima quando la Commissione escluda il possesso di un titolo sulla base di una motivazione generica ed assertiva, contraddetta dalla documentazione allegata alla domanda. Consegue all’annullamento l’obbligo di riesame della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, che deve rivalutare esclusivamente i titoli e le pubblicazioni in relazione ai quali sia stato ravvisato il vizio motivazionale, ferme le valutazioni già positivamente compiute. Non è ammissibile l’integrazione postuma della motivazione del giudizio di non idoneità, basata su elementi conosciuti già in sede di prima valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, professore associato nel settore concorsuale 07/E1 (Genetica agraria), aveva partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia. La Commissione aveva espresso un giudizio unanime di non idoneità, reputando il candidato non in possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 95/2016. In particolare, erano stati esclusi il titolo “c” (responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private) e il titolo “f” (partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca), sulla base di motivazioni che il candidato ha contestato in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 16 della legge n. 240/2010, il D.P.R. n. 95/2016 e il D.M. n. 120/2016 che, all’art. 5, prevede che la Commissione accerti il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione nella seduta di insediamento e, all’art. 6, che l’abilitazione sia attribuita ai soli candidati che soddisfino le condizioni ivi indicate, tra cui il possesso dei titoli e la qualità elevata delle pubblicazioni presentate.

Nel caso di specie, il TAR ha rilevato che il giudizio impugnato era viziato per la valutazione dei titoli “c” ed “f”. Per il titolo “c”, la Commissione aveva affermato genericamente che tutte le esperienze indicate dal candidato riguardassero tematiche in ambito medico, non coerenti con il settore concorsuale prescelto. Il Collegio ha evidenziato che, dall’esame della domanda, emergevano invece esperienze di ricerca industriale non riconducibili al settore medico e ha dichiarato che il giudizio della Commissione risultava viziato in quanto accusava delle tre esperienze temporali indicate, solo una era assimilabile al settore medico, mentre le altre due concernevano il campo della ricerca industriale.

Anche il giudizio negativo sul titolo “f” è risultato assertivo e tale da riflettere una carenza di valutazione complessiva della domanda, considerato che il candidato aveva dichiarato di essere componente del collegio docenti di dottorati di ricerca e che tale circostanza era desumibile dalla mera lettura della sezione titoli. Il Collegio ha poi ritenuto di non poter valorizzare le controdeduzioni della Commissione depositate in giudizio, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato non veniva in quella sede semplicemente esplicitata, ma integrata ex post, sulla base di argomenti nuovi, non presenti nel giudizio originario.

Il TAR ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di contraddittorietà nella motivazione riguardo alla valutazione delle pubblicazioni: la Commissione aveva affermato che alcune erano da ritenersi non coerenti con il settore concorsuale, ma aveva poi concluso che la produzione scientifica poteva ritenersi di sufficiente qualità, attribuendo il giudizio negativo esclusivamente al mancato possesso dei titoli. In accoglimento del ricorso, il Collegio ha disposto l’annullamento in parte qua del provvedimento di diniego e ha ordinato all’Amministrazione di rinnovare la valutazione nel termine complessivo di novanta giorni, da parte di un collegio in diversa composizione con il limite di rivalutare esclusivamente i titoli “c” ed “f” e le pubblicazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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