Il dubbio sull’incidenza causale del rischio ex art. 17 CMR esclude la responsabilità del vettore (Cass. civ. Sez. 3 n. 945 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di trasporto disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1956, la responsabilità del vettore per la perdita o l’avaria delle merci è esclusa quando queste derivino dai rischi particolari indicati dall’art. 17, comma 4, CMR. Quando ricorre uno di detti rischi, opera a favore del vettore una presunzione di irresponsabilità: egli non deve provare lo specifico fatto che ha determinato il danno, essendo sufficiente che, per le circostanze del caso, sia possibile che a provocarlo sia stato il rischio tipizzato. Il solo fondato dubbio sull’incidenza causale del rischio libera il vettore, mentre l’avente diritto deve dimostrare che il danno non è stato causato da uno di quei rischi. La coesistenza tra l’accertamento della colpa grave ex art. 29 CMR e l’operatività dell’esimente di cui all’art. 17, comma 4, CMR non determina un vizio di contraddittorietà della motivazione, quando il giudice del merito abbia logicamente separato i due piani di indagine.

Il Fatto

Una società assicuratrice, surrogatasi nei diritti della propria assicurata, conveniva in giudizio il vettore per ottenere il risarcimento dei danni subiti da autovetture andate distrutte o danneggiate a seguito di un incendio appiccato da ignoti alla bisarca sulla quale erano caricate. Il vettore eccepiva la carenza di responsabilità ex art. 17, comma 4, lett. a), CMR, essendo il trasporto avvenuto su un veicolo scoperto e senza tendone. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo l’evento imprevedibile ed inevitabile. La Corte d’appello, riformando in parte la sentenza, da un lato ravvisava la colpa grave del conducente per la sosta in area non custodita, dall’altro accoglieva l’appello incidentale, ritenendo operante la clausola di esonero per l’utilizzo del veicolo aperto e senza tendone.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminato prioritariamente il motivo di ricorso concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, lo ha rigettato. Ha precisato che il vizio di contraddittorietà sussiste solo quando le ragioni poste a fondamento della decisione si elidono a vicenda. Nella specie, non vi è contrasto tra l’affermazione della colpa grave del vettore e il riconoscimento dell’esimente: i giudici di merito hanno correttamente distinto i due piani, accertando la responsabilità del vettore per la condotta negligente del conducente e, successivamente, verificando l’operatività dell’esimente che esclude tale responsabilità.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, avendo la ricorrente omesso di illustrare le ragioni del contrasto tra la decisione impugnata e le norme evocate, e ha comunque escluso il contrasto con la disciplina CMR. La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Convenzione, quando la perdita o l’avaria possono essere state causate da uno dei rischi particolari, il vettore è liberato dalla responsabilità, gravando sull’avente diritto l’onere di provare che il danno non è derivato da quel rischio. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata, basata sul “fondato dubbio” che l’utilizzo del veicolo scoperto avesse agevolato la propagazione delle fiamme, fosse conforme a tale principio.

La Corte ha, infine, dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dal sub-vettore, perché depositato tardivamente oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., e ha assorbito il ricorso incidentale del vettore. La ricorrente principale è stata condannata al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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