Indennizzo per irragionevole durata non riducibile sotto il minimo legale (Cass. civ. Sez. 2 n. 13757 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennizzo per l’irragionevole durata del processo, il giudice deve quantificare il danno non patrimoniale nei limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001 e può discostarsene solo nei casi e nei modi previsti dai commi 1-bis e 1-ter. La complessità del processo presupposto rileva ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 89/2001 per la determinazione della durata ragionevole, non per la riduzione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima. Il numero dei creditori non è elemento idoneo a giustificare la riduzione del moltiplicatore annuo, in quanto il riferimento al numero delle parti riguarda solo il processo di cognizione. Il soddisfacimento del credito nel periodo di ragionevole durata può giustificare una decurtazione, ma non una riduzione non lieve del minimo legale. Il mancato deposito della procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Le posizioni dei ricorrenti in materia di equa riparazione sono autonome e scindibili, non sussistendo solidarietà attiva.
Il Fatto
Il magistrato designato della Corte d’appello di Milano aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di somme a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il Ministero aveva proposto opposizione e la Corte d’appello, con decreto del 14.12.2023, l’aveva parzialmente accolta. In particolare, il giudice di merito aveva ridotto l’indennizzo annuo a euro 300,00 per i creditori chirografari e a euro 200,00 per i lavoratori dipendenti, considerando la complessità della procedura e l’avvenuto pagamento di parte dei crediti da parte del Fondo di Garanzia INPS. Avverso tale decreto, i creditori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto per uno dei ricorrenti, per il mancato deposito della procura speciale in favore del difensore. Ha precisato che tale carenza di potere rappresentativo, che inerisce alla legittimazione processuale, non può essere sanata in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la necessità di ordinare la notificazione dell’impugnazione principale al ricorrente, attesa la natura autonoma e scindibile delle posizioni dei creditori, non assistite da solidarietà attiva.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha dichiarato ammissibile la censura, in quanto diretta a contestare l’interpretazione dell’art. 2-bis legge n. 89/2001. Ha quindi affermato che il giudice deve attenersi ai parametri economici minimi e massimi indicati dalla norma e che può esercitare la sua discrezionalità solo all’interno del campo di variazione previsto dai primi tre commi, senza poter applicare riduzioni non previste dalla legge.
La Corte ha chiarito che la complessità del caso è un elemento che l’art. 2, comma 2, della legge n. 89/2001 considera per accertare la violazione del termine ragionevole, e non per escludere o ridurre l’indennizzo. Allo stesso modo, il numero elevato di creditori ammessi al passivo non può determinare una diminuzione dell’indennizzo, poiché la riduzione per la pluralità di parti, di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, si riferisce al processo di cognizione e non alla procedura concorsuale.
Quanto al pagamento parziale del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS, la Corte ha riconosciuto che tale circostanza, se intervenuta nel periodo di ragionevole durata, può giustificare una riduzione dell’indennizzo, ma non una decurtazione del 50% del minimo legale, che renderebbe la somma di euro 200,00 annui di importo poco più che simbolico e inidoneo a garantire un serio ristoro. La Corte ha accolto pertanto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo motivo relativi alle spese, e ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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