Oltre la percezione dei fatti non c’è errore revocatorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 10519 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile esclusivamente quando la percezione dei fatti di causa sia stata alterata da una svista obiettiva e immediatamente rilevabile, non quando si censuri una valutazione del giudice, ancorché errata. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza della allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculi, censuri l’interpretazione che il provvedimento impugnato abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La sola circostanza che l’esito del giudizio di legittimità sia stato favorevole non radica l’interesse alla proposizione della revocazione avverso le statuizioni sulle spese, quando l’eventuale diversa declaratoria non avrebbe comunque comportato una diversa liquidazione.
Il Fatto
Un avvocato ricorreva per revocazione avverso un’ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto solo il primo motivo del proprio ricorso principale, rigettando i restanti e respingendo il ricorso incidentale del Ministero della giustizia. Con la revocazione, la ricorrente deduceva due errori di fatto: da un lato, la mancata considerazione della tecnica informatica redazionale adottata, che avrebbe reso palese l’autosufficienza del ricorso in merito alla richiesta di maggiorazione del compenso per la redazione di atti navigabili; dall’altro, la mancata declaratoria di tardività del ricorso incidentale, depositato oltre il termine di cui all’art. 371 c.p.c., circostanza che avrebbe inciso sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato la prima censura, ritenendola inammissibile. La ricorrente non allegava un errore percettivo, ma contestava la valutazione, operata dall’ordinanza impugnata, circa la necessaria specificità del motivo di ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha chiarito che la censura non è riconducibile all’errore di fatto revocatorio, poiché investe un apprezzamento del giudice di legittimità sulla sufficienza delle deduzioni difensive, non la percezione di un dato fattuale. In tal senso ha richiamato il principio per cui la revocazione non può essere utilizzata per censurare l’interpretazione del principio di autosufficienza, che costituisce un corollario di quello di specificità dei motivi.
Quanto alla seconda censura, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso incidentale del Ministero era stato rigettato nel merito, non dichiarato inammissibile. La ricorrente, tuttavia, non considerava che la compensazione delle spese era stata disposta non solo in ragione dell’esito del ricorso incidentale, ma anche del rigetto di tre dei quattro motivi del ricorso principale. Di conseguenza, anche una diversa declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale non avrebbe potuto comportare una diversa regolamentazione delle spese, atteso che il ricorso principale era stato comunque in gran parte respinto.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Ha infine precisato che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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