Divieto di sospensione del processo tributario per pendenza del procedimento penale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16691 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo tributario, non ostandovi l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, che si riferisce alle sole questioni di competenza territoriale. Nel merito, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. L’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza irrevocabile di assoluzione, presuppone una pronuncia emessa a seguito di dibattimento, non la mera pendenza del giudizio nella fase delle indagini preliminari.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nel settore dei prodotti petroliferi altrettanti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018, contestando la realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti mediante l’emissione di fatture per fittizie compravendite. La società impugnava gli atti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Parma, dando atto della pendenza di procedimenti penali per i medesimi fatti. Il giudice tributario, all’esito dell’udienza del 12.11.2025, disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente. Avverso tale ordinanza l’Agenzia delle entrate proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del regolamento di competenza, riaffermando che l’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 – nel precludere i regolamenti di competenza – si riferisce solo alle questioni di competenza delle corti tributarie. Il provvedimento di sospensione rimane invece impugnabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 e 42 cod. proc. civ., in ossequio ai principi costituzionali del giusto processo.
Sotto il profilo del merito, la Corte ha accolto la tesi dell’Agenzia. L’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 vieta espressamente la sospensione del processo tributario per la pendenza del procedimento penale sui medesimi fatti, sancendo il superamento della pregiudizialità penale. Il giudice tributario non può pertanto arrestare il processo in attesa dell’esito del giudizio penale.
Nessuna diversa conclusione può trarsi dall’art. 21-bis del medesimo decreto, invocato dalla Corte di merito. La norma, infatti, attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. Nel caso di specie, la fase dibattimentale non era nemmeno iniziata, essendo il procedimento ancora pendente dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Il richiamo alla norma è stato quindi giudicato inapplicabile.
La Corte ha infine escluso la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria o facoltativa ai sensi degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., nonché delle ipotesi tassative di sospensione previste dall’art. 39 d.lgs. n. 546/1992. Accolto il regolamento, il provvedimento impugnato è stato annullato, con prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Parma.
Nota della Redazione
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