Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 32293 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e dei criteri di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che articoli in un unico motivo profili di doglianza eterogenei e incompatibili, riconducibili a ipotesi diverse dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili tra loro alternativi né rimettere alla Corte il compito di isolare le singole censure. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti per i quali si assume difforme dall’originale; la generica deduzione della mancanza di attestazione di conformità non è sufficiente. L’allegazione dell’inesistenza dell’originale si traduce nella denuncia della falsità della copia e richiede la proposizione della querela di falso. Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche preesistenti e comportanti ampliamento del thema decidendum, purché entro il termine di decadenza dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Roma una intimazione di pagamento notificata nel 2017, relativa a più cartelle esattoriali emesse per la riscossione di ritenute alla fonte, IRPEF, IVA, tasse di smaltimento rifiuti e automobilistiche per gli anni 2008, 2009 e 2012. Il giudice di primo grado rigettava integralmente il ricorso; la pronuncia era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto la confusione operata dal ricorrente tra la contestazione relativa all’asserita violazione di legge e quella concernente la lacunosa motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva formalmente un vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma lamentava al contempo l’omessa pronuncia sui temi centrali dell’impugnazione, profilo riconducibile piuttosto al n. 4 della medesima disposizione.

Richiamando un orientamento consolidato (Sez. II n. 26790 del 2018; Sez. I n. 39169 del 2021), la Corte ha ribadito che l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione di inammissibilità quando non sia possibile ricondurre i diversi profili a specifici motivi di impugnazione. Le censure, anche cumulate, devono essere formulate in modo da consentirne un esame separato, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili. È parimenti inammissibile la mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (Sez. L n. 3397 del 2024).

Anche la censura relativa alla produzione in copia della documentazione comprovante la notifica degli atti impugnati, singolarmente considerata, è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente non chiariva se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all’originale dell’atto prodotto in copia ovvero la vera e propria inesistenza dell’originale. Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 27633 del 2018; Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021) è preclusa la contestazione della conformità all’originale tramite mere clausole di stile, generiche o onnicomprensive: essa deve essere operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato.

La Corte ha inoltre ricordato che la relata di notifica è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso circa la verità degli elementi in essa contenuti (Cass. n. 14454 del 2020; Cass. n. 23175 del 2016). L’allegazione dell’inesistenza dell’originale di un documento prodotto in copia, traducendosi nella denuncia della falsità di quest’ultima, richiede pertanto la proposizione della querela di falso (Cass. n. 134 del 2025). Nel caso in esame tale specificazione era assente e il contribuente non aveva proposto alcuna querela.

Da ultimo, la Corte ha escluso che la produzione in appello della prova della notifica dell’atto impositivo sia tardiva, ribadendo che nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in grado di appello entro il termine di decadenza dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 10549 del 2025). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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