Quesito estraneo alle materie del bando: illegittima la prova preselettiva e ammissione del candidato (TAR Lazio n. 11135 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di concorso costituisce lex specialis e deve essere interpretato in termini strettamente letterali, vincolando rigidamente l’operato dell’amministrazione senza margini di discrezionalità. È pertanto illegittimo il quesito somministrato in sede di prova preselettiva che, per essere risolto, richieda conoscenze estranee alle materie tassativamente indicate nel bando, non potendo le relative clausole essere assoggettate a un procedimento ermeneutico integrativo. La prova di resistenza si calcola facendo riferimento al punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo esattamente alle domande cui non ha potuto rispondere correttamente in ragione della loro estraneità alle materie previste, con conseguente ammissione tout court e in sovrannumero del soggetto ingiustamente penalizzato alle successive fasi concorsuali. Tale regola trova applicazione anche quando il punteggio della prova preselettiva non concorra a definire la posizione in graduatoria, assolvendo la stessa esclusiva funzione di sbarramento.
Il Fatto
Un candidato ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale del 2024. Alla prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla su materie tassativamente indicate dal art. 7 del bando, tra cui la “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”, ha conseguito un punteggio pari a 14,38, inferiore alla soglia minima di 15,71 necessaria per l’ammissione alle prove successive.
Il candidato ha impugnato il provvedimento di non ammissione, contestando la legittimità della domanda n. 3 del questionario, relativa alla collocazione cronologica di eventi di storia non italiana, estranea alla materia indicata nel bando. Ha altresì dedotto che, senza la decurtazione subita per la risposta errata a tale quesito e con l’aggiunta del punto per la risposta corretta data alla domanda di riserva di storia, avrebbe ottenuto proprio il punteggio minimo necessario al superamento della prova. Il Tribunale ha disposto l’ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali e il candidato ha superato le prove motorio-attitudinali e le visite mediche.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenendo assorbito il secondo, formulato in via subordinata. Richiamato il disposto del art. 3 del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui il bando deve indicare la struttura delle prove e le competenze oggetto di verifica, il Collegio ha affermato che la clausola relativa alle materie d’esame deve essere interpretata secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale, senza integrazioni ermeneutiche. La domanda contestata conteneva riferimenti a eventi appartenenti alla storia di altri Paesi o di respiro internazionale, come la guerra civile spagnola o il cancellierato di Hitler, la cui conoscenza esulava dal perimetro della materia “storia d’Italia dal 1861 ad oggi”. La scelta di una formulazione che delimita l’ambito territoriale degli avvenimenti da conoscere esprime la volontà dell’amministrazione di restringere il bagaglio nozionistico necessario alla storia nazionale, rendendo illegittimo qualsiasi quesito “contaminato” da fatti accaduti in altri Stati.
Quanto alla prova di resistenza, il Collegio ha escluso che possa calcolarsi mediante l’espunzione delle domande contestate e la riformulazione della graduatoria, atteso che a ogni candidato è stato somministrato un questionario con domande diverse. Ha invece ritenuto che la prova debba essere calcolata facendo riferimento al punteggio che il candidato avrebbe potuto conseguire rispondendo esattamente alle domande cui non ha potuto rispondere correttamente in ragione della loro estraneità alle materie previste dal bando. Tale soluzione non pregiudica le finalità della prova preselettiva, che costituisce uno sbarramento per l’accesso alle successive fasi senza contribuire a determinare la posizione in graduatoria, sicché l’accertamento dell’illegittimità dell’ostacolo determina l’ammissione del soggetto ingiustamente penalizzato.
Nella vicenda, il candidato aveva risposto correttamente alla domanda di riserva di storia, utilizzabile dalla commissione, per espressa ammissione, in caso di errore o non conformità nella formulazione dei quesiti. La corretta risposta alla domanda di riserva ha supportato ulteriormente l’attribuzione del punto non riconosciuto. Il Tribunale ha quindi disposto l’annullamento del provvedimento di non ammissione, il consolidamento degli esiti delle prove successivamente sostenute e la rimozione della riserva dalla posizione in graduatoria, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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