| 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non copre il rischio contrattuale per ritardi del committente (TAR Lazio n. 10900 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 3, commi 1 e 2, d.m. n. 95442/2016, presuppone che la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una causa non imputabile all’impresa e non riferibile alla sua organizzazione o programmazione aziendale. Il ritardo nella consegna di beni da parte del committente e la modifica unilaterale della commessa richiesta dal medesimo costituiscono fenomeni di natura strettamente contrattuale, riconducibili al rischio d’impresa; ove fronteggiabili con gli strumenti di tutela privatistica, essi restano al di fuori del perimetro protettivo dell’istituto. La non imputabilità riguarda esclusivamente eventi non altrimenti fronteggiabili, sforniti di qualsiasi altro rimedio, operando la CIGO come una sorta di assicurazione sul reddito.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa specializzata nell’allestimento di veicoli speciali, presentava all’INPS domanda di ammissione alla CIGO per il periodo dal 30.06.2025 al 27.09.2025, adducendo la causale della mancanza di lavoro o di commesse. La domanda veniva rigettata con provvedimento dell’08.08.2025, in cui l’Istituto escludeva l’integrabilità della causale, ritenendo la situazione lavorativa aziendale riconducibile al rischio d’impresa.

A seguito del ricorso amministrativo, l’INPS adottava un provvedimento di convalida in autotutela dell’atto di reiezione, emendando la motivazione. Avverso entrambi i provvedimenti la società proponeva ricorso al TAR, deducendo la contraddittorietà della motivazione originaria, che da un lato rigettava l’istanza e dall’altro riconosceva la sussistenza dei presupposti di non imputabilità, e contestando nel merito la valutazione di imputabilità degli eventi che avevano determinato la sospensione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente qualificato il secondo provvedimento come legittimo atto di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990, volto a emendare un errore meramente formale del primo atto, e ha ritenuto la nuova motivazione esaustiva e satisfattiva dell’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa.

Nel merito, il Collegio ha escluso che gli eventi dedotti dalla ricorrente possano integrare la causale della non imputabilità. Il ritardo nella consegna delle autovetture da parte del committente Leasys è stato qualificato come fenomeno strettamente contrattuale, configurante un inadempimento rispetto al quale l’impresa avrebbe potuto attivare le ordinarie azioni civilistiche di tipo risarcitorio. Alla stessa stregua, l’accettazione passiva della modifica della commessa richiesta da Stellantis per l’installazione di un diverso apparecchio radiofonico è stata considerata evenienza riconducibile al rischio di impresa, non assistita da alcuna forza maggiore.

La decisione ha precisato che la non imputabilità, quale requisito per l’accesso alla CIGO, postula eventi non fronteggiabili e privi di qualsiasi altro rimedio, atteso che l’istituto svolge una funzione di sostegno al reddito in situazioni di effettiva e involontaria sospensione dell’attività. All’esito, il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *